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Normativa e prassi

Perdite maturate su vendor loan:
chiarimenti sul regime tributario

Sono deducibili dal periodo in cui il debitore è stato assoggettato a concordato preventivo anche se i relativi componenti negativi sono transitati in bilancio in esercizi precedenti

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Nella risposta n. 29/2018 l’Agenzia delle entrate ha affrontato la questione relativa al corretto trattamento fiscale da riservare alle perdite subite su un contratto di vendor loan e su strumenti finanziati convertibili in azioni. L’Amministrazione è stata sollecitata da un’istanza di interpello presentata da una società holding di investimento, che ha subito tali perdite a causa dell’assoggettamento della società debitrice\emittente a una procedura concorsuale (concordato preventivo).
 
Nell’articolare la propria risposta, l’Agenzia ritiene, innanzitutto, utile stabilire se il vendor loan e gli strumenti finanziari convertibili del caso in esame presentino caratteristiche tali da poter essere assimilati a strumenti finanziari similari alle azioni, secondo la disciplina dettata dal Tuir (articolo 44, comma 2, lettera a).
 
Il vendor loan è un contratto di finanziamento non cartolarizzato, che presenta le caratteristiche tipiche di un prestito subordinato, e, pertanto, soggiace, sin dalla sua sottoscrizione, alla disciplina fiscale dei crediti.
A tal proposito, l’Agenzia ricorda che la deducibilità fiscale dei componenti negativi derivanti dalla inesigibilità (definitiva) dei crediti è espressamente disciplinata, in termini generali, dal Tuir, secondo cui le perdite su crediti (diverse da quelle indicate dal comma 3 dell’articolo 106) “sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso (...) se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali”(articolo 101, comma 5).
La stessa disposizione, peraltro, stabilisce che “il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi”.
Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia, la società debitrice è stata assoggettata a procedura di concordato preventivo con decreto omologato nel corso del 2017. Ne deriva che il requisito necessario per la deducibilità delle perdite su crediti, sussistendo (per presunzione di legge) gli elementi certi e precisi, risulta integrato già nel periodo d’imposta 2017.
Sulla base di tali osservazioni, l’Amministrazione conclude che le perdite realizzate dalla società istante sul vendor loan (quota capitale e interessi maturati e non incassati) sono deducibili dal reddito a partire dal periodo d’imposta 2017, benché i relativi componenti negativi di reddito siano transitati in bilancio nel corso di esercizi precedenti. Ciò in applicazione di quanto chiarito con la circolare n. 26/E del 1° agosto 2013, secondo cui “il rispetto del principio di previa imputazione può considerarsi realizzato anche nel caso in cui a conto economico sia confluito il costo a titolo di svalutazione e la stessa non sia stata dedotta fiscalmente”.
 
Con riferimento, invece, agli strumenti finanziari convertibili, l’Agenzia sottolinea che dal regolamento di emissione risulta che si tratta strumenti integralmente sottoscritti, alla pari, dalla società istante convertibili in azioni ordinarie della stessa società secondo un determinato rapporto standard di conversione.
Affinché essi possano essere assimilati al trattamento impositivo delle azioni previsto dal Tuir (articolo 44, comma 2, lettera a), è necessario che la relativa remunerazione sia costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi.
Sulla questione, l’Agenzia ha avuto modo di soffermarsi in precedenti documenti di prassi, nei quali, in particolare, è stato posto in risalto che la “partecipazione ai risultati economici“ deve essere “effettiva” (cfr circolare n. 4/E del 18 gennaio 2006 e circolare n. 26/E del 16 giugno 2004).
Nel caso oggetto di interpello, dall’esame delle clausole del regolamento di emissione risulta che, nell’ipotesi in cui l’andamento della società emittente fosse stato tale da garantire un tasso interno di rendimento (internal rate of return – Irr) al socio investitore, ai sottoscrittori degli strumenti finanziari convertibili era garantita la conversione degli stessi in azioni o il loro rimborso, oltre all’incasso degli interessi. Invece, nel caso in cui l’andamento della società emittente non fosse stato tale da garantire l’Irr del socio investitore, i sottoscrittori degli strumenti finanziari convertibili avrebbero potuto perdere l’intero capitale, oltre agli interessi capitalizzati (il che si è poi effettivamente verificato).
Sulla base di queste considerazioni, l’Agenzia conclude che, con riguardo alla perdita relativa alla quota capitale degli strumenti finanziari convertibili, essendo in presenza di titoli diversi dagli strumenti finanziari similari alle azioni, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, le relative svalutazioni avrebbero dovuto rilevare fiscalmente nei periodi d’imposta in cui sono state operate in bilancio. Ne consegue che tale perdita non è deducibile in quanto i titoli in questione non rivestono la natura fiscale di crediti.
Infine, per quanto concerne la perdita relativa agli interessi capitalizzati, la stessa concorrerà alla determinazione del reddito d’impresa nel periodo d’imposta di chiusura del concordato preventivo.
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