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Normativa e prassi

Personale comandato. Strade diverse per Cud e 770

Per il trattamento accessorio, il primo è rilasciato dall'Amministrazione di provenienza. Il soggetto erogante dovrà però compilare il quadro ST del modello dichiarativo

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Il soggetto che corrisponde il trattamento accessorio a dipendenti appartenenti ai ruoli di Amministrazioni dello Stato o di altri enti, che si trovano in "posizione di comando" presso i propri uffici, è tenuto a porre in essere gli adempimenti previsti dall'articolo 29, comma 2, del Dpr 600/1973, anche se non è un'Amministrazione dello Stato. L'erogante è tenuto, altresì, a esporre nel quadro ST del proprio modello 770 le ritenute operate e versate su detti emolumenti accessori. Questo il principio, espresso dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 271/E del 3 luglio, che deve essere applicato per consentire la corretta effettuazione delle operazioni di conguaglio quando si è in presenza di un unico rapporto di lavoro con due soggetti che erogano l'uno il trattamento principale e l'altro il trattamento accessorio.
Nella fattispecie all'esame dell'Agenzia, l'interpellante è un ente pubblico che corrisponde al personale comandato presso i propri uffici esclusivamente il trattamento economico accessorio.

Il documento di prassi ha dapprima ricostruito il quadro normativo concernente la disciplina degli emolumenti aventi carattere fisso e continuativo e le altre somme e valori a carattere accessorio, facendo presente che, in base alle indicazioni fornite nei precedenti di prassi, i compensi corrisposti al personale in posizione di comando sono da ricomprendere nella seconda tipologia di trattamento economico.

La distinzione fra emolumenti aventi carattere fisso e continuativo e le altre somme e valori a carattere accessorio, oltre che ai fini delle modalità di tassazione, rileva anche ai fini della disciplina delle operazioni di conguaglio.
Infatti, in base alla procedura prevista dall'articolo 29, comma 2, del Dpr 600/1973, sono gli uffici che dispongono il pagamento degli emolumenti aventi carattere fisso e continuativo a dover effettuare, entro il 28 febbraio, o entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto se questa è anteriore all'anno, il conguaglio previsto dall'articolo 23, comma 3, del Dpr 600/1973, con le modalità da tale articolo stabilite.

I soggetti e gli altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo, devono comunicare agli uffici che procedono al conguaglio, entro la fine dell'anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte, l'importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro, e le ritenute effettuate.

Nel caso in cui i compensi e le retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo siano erogati da un'Amministrazione diversa da quella che eroga il trattamento fisso, l'articolo 29, comma 2, del Dpr 600/1973, impone alla prima l'obbligo di comunicazione dell'ammontare delle somme e dei valori corrisposti, nonché dell'importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali e delle ritenute effettuate, rinviando ai fini del conguaglio all'Amministrazione che dispone il pagamento degli emolumenti a carattere fisso e continuativo.

L'agenzia delle Entrate è arrivata a due conclusioni: la procedura prevista dall'articolo 29 del Dpr 600/1973 si applica a tutti i casi (analoghi a quelli disciplinati dalla norma) in cui sussiste un unico rapporto di lavoro con due soggetti che erogano, rispettivamente, il trattamento principale e il trattamento accessorio, anche se coloro che erogano le somme non sono Amministrazioni dello Stato. Il soggetto che corrisponde somme non aventi carattere fisso e continuativo è tenuto, inoltre, alla compilazione del quadro ST del modello 770.

Nella risoluzione sono menzionati, infine, anche gli adempimenti sussistenti in capo agli enti di provenienza del personale comandato: oltre a effettuare il conguaglio Irpef di fine anno, gli stessi sono tenuti a rilasciare il modello Cud, in cui sono esposti anche i dati fiscali e previdenziali comunicati, nonché a porre in essere gli adempimenti conseguenti in materia di dichiarazione dei sostituti d'imposta.
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