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Normativa e prassi

Piani formativi uffici immigrazione
la missione sconta l’Irpef

In particolare risulta imponibile la parte eccedente gli importi di 46,48 euro al giorno, elevati a 77,47 euro per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto

formazione

Il rimborso per l’attività di formazione a favore degli operatori della polizia di Stato, nell’ambito delle iniziative dell’ufficio europeo di sostegno per l’Asilo, sono redditi di lavoro dipendente. La ritenuta viene eseguita dal datore di lavoro. Questi i principali chiarimenti contenuti nella risposta n. 304 del 23 luglio 2019 fornita dall’Agenzia delle entrate.

 

Il quesito
Il dipartimento di Pubblica Sicurezza ha sottoscritto un piano operativo di sostegno per l’Italia, nell’ambito delle iniziative promosse dall’ufficio europeo di sostegno per l’Asilo, che prevede la realizzazione di percorsi formativi, a favore degli operatori della polizia di Stato, in servizio negli uffici immigrazione delle Questure e negli uffici di polizia di frontiera.
Per il rimborso spese l’agenzia Easo prevede la corresponsione, direttamente sul conto corrente bancario o postale dell’interessato, di 246 euro lordi giornalieri, pro-capite, per una durata massima di tre giorni: nell’importo sono ricomprese le spese relative al trasporto, al vitto e all’alloggio.

Il dipartimento vuole sapere quale sia il corretto trattamento fiscale delle somme erogate nell’ambito delle missioni.

Il parere dell’Agenzia
I tecnici dell’Agenzia, innanzitutto, fanno presente che l’articolo 49 del Tuir prevede che i redditi di lavoro dipendente sono determinati in base al principio di onnicomprensività, sancito dall’articolo 51, comma 1, che stabilisce che costituiscono reddito tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce, anche da terzi, nel periodo d’imposta, a qualunque titolo e anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Di conseguenza, tutte le somme corrisposte, anche sotto forma di rimborso spese, al lavoratore per il suo status di dipendente costituiscono per quest’ultimo redditi di lavoro dipendente.
Il comma 5, dell’articolo 51 del Tuir definisce il regime fiscale da applicare alle somme corrisposte al dipendente laddove debba svolgere l’attività lavorativa al di fuori della normale sede di lavoro (trasferte o missioni), facendo una distinzione tra le prestazioni lavorative svolte o meno nel territorio del comune dove si trova la sede di lavoro.
Per le trasferte fuori del territorio comunale sono previsti tre diversi sistemi di tassazione legati al tipo di rimborso – analitico, forfetario o misto – scelto.

Nel caso preso in esame si tratta di rimborsi forfetari riguardanti le spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute nel corso della missione e l’Agenzia ritiene che vada applicata la prima parte del comma 5 dell’articolo 51 del Tuir dove si dispone che “Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente euro 46,48 al giorno, elevate ad euro 77,47 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto”. Quindi, rispetto alla somma di 246 euro percepita per la missione, risulta imponibile ai fini Irpef la parte eccedente gli importi determinati dal Tuir.

Infine per quanto riguarda chi sia tenuto ad assoggettare a tassazione tali rimborsi l’amministrazione finanziaria ricorda che l’articolo 23 del Dpr n. 600/73 stabilisce che ha l’obbligo di effettuare tale ritenuta il soggetto erogatore/sostituto d’imposta ogni volta che si tratta di somme e valori corrisposti e riconducibili al rapporto di lavoro indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia dipendente dal soggetto erogante
Laddove ci sia un “collegamento” tra terzo erogatore e datore di lavoro, il soggetto tenuto ad operare la ritenuta è il datore di lavoro anche se, di fatto, le somme o i valori sono materialmente erogati dal terzo, il quale deve comunicare al datore di lavoro l’avvenuta erogazione dell’emolumento.

Nel caso in esame, quindi, indipendentemente dal fatto che il rimborso possa essere erogato dall’agenzia Easo, l’onere di operare le ritenute Irpef ricadrà sull’Amministrazione istante, grazie al “collegamento”, tra il datore di lavoro e l’ente organizzatore, dovuto alla sottoscrizione del piano operativo di sostegno per l’Italia, che prevede la realizzazione di percorsi formativi.

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