Si tratta, infatti, in entrambi i casi, di ipotesi che non richiedono al beneficiario l’obbligo di denunciare all’Amministrazione finanziaria il venir meno delle condizioni di accesso all’agevolazione (ex articolo 19 del Dpr 131/1986 - Tur imposta di registro).
Così risponde l’Agenzia, con la risoluzione 37/E, del 9 aprile, a una direzione provinciale dell’Entrate, nell’ambito di una consulenza giuridica.
La questione nasce dall’articolo 1, comma 25, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008), che ha inserito all’articolo 1 della Tariffa, parte I, del Tur, un regime agevolato, con imposta di registro all’1%, per le compravendite di terreni inseriti in piani urbanistici particolareggiati, finalizzate all’attuazione di programmi di edilizia residenziale.
Per usufruire dello sconto, però occorre rispettare delle condizioni e, in particolare, due:
- completare l’opera edificatoria prevista dal piano urbanistico entro cinque anni, termine prorogato di ulteriori sei anni e portato a undici anni dall’articolo 6, comma 6, del Dl 102/2013
- non alienare l’immobile prima di aver realizzato la costruzione.
- attraverso la procedura “Campione Unico”, nel quale sono iscritti tutti gli atti a regime agevolato, gli uffici accertano, infatti, il compimento delle opere oggetto dell’aliquota ridotta
- attraverso la registrazione dell’atto di vendita gli uffici sono informati del trasferimento dell’immobile effettuato prima dell’ultimazione della costruzione residenziale.
La risoluzione chiarisce, quindi, che, in base a tali presupposti, non sono dovute né la sanzione per la mancata denuncia ai sensi dell’articolo 19 del Tur (articolo 69 del Dpr 131/1986), nè per il tardivo pagamento del tributo.
Perciò, decaduta l’agevolazione, all’ufficio non rimane che recuperare la differenza tra l’imposta ad aliquota ordinaria e quella ad aliquota agevolata, più gli interessi di mora, dalla data di registrazione dell'atto di acquisto del terreno edificabile inserito nel piano urbanistico particolareggiato.
Per completezza, è bene precisare, come si legge nella risoluzione, che l’imposta agevolata oggetto del caso esaminato, riguarda gli atti stipulati fino al 31 dicembre 2013, perché dall’1 gennaio 2014 il regime è stato soppresso dall’articolo 10, comma 4, del Dlgs 23/2011.