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Normativa e prassi

Piccola proprietà contadina. Agevolazioni resistenti all'affitto anticipato

Condizione necessaria per non decadere dai benefici fiscali è che il concedente continui a coltivare direttamente il fondo

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Affitto anticipato di terreni, il Fisco mantiene lo sconto solo a chi continua in prima persona l'attività agricola. Il coltivatore diretto che, prima del decorso di cinque anni dall'acquisto agevolato di un fondo, lo affitta a una società agricola di cui è socio insieme al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo, continua a godere dei benefici fiscali purché seguiti a coltivarlo direttamente, mantenendo l'esercizio dell'attività agricola. Non si vanifica così l'obiettivo di favorire la formazione e lo sviluppo della proprietà contadina. Questo, in estrema sintesi, il parere fornito dall'Agenzia con la risoluzione n. 279/E del 4 luglio 2008.

Nel dettaglio, si vuole sapere se il coltivatore diretto che, prima del decorso del quinquennio dall'acquisto, affitta il suo terreno agricolo a una società di cui egli stesso è socio, decada o meno dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina di cui ha goduto quando ha comprato il fondo. L'interpellante ritiene che le stesse non vengano meno in quanto il coltivatore diretto, in qualità di socio della società affittuaria, continua a svolgere l'attività agricola.

L'Agenzia concorda con la soluzione prospettata, richiamando la normativa in materia di agevolazioni per la piccola proprietà contadina.
I tecnici dell'Amministrazione spiegano innanzitutto qual è la ratio della decadenza dai benefici fiscali. Bisogna tenere a mente la finalità del legislatore per capire la logica in cui si inquadra il venir meno delle agevolazioni Ppc. L'intento è favorire la crescita della proprietà coltivatrice. Ipotesi che si vanifica con la cessione anticipata del fondo o con la cessazione della sua coltivazione diretta.

Su quest'ultimo punto le Entrate si soffermano, ponendo l'accento sulla portata della nozione di coltivatore diretto. Non basta possederne la qualifica in senso generale, questa deve valere in particolare sul fondo acquistato. Il coltivatore diretto deve insomma esercitare la sua attività su quello specifico fondo acquistato. Nel caso in oggetto, dunque, per continuare a godere delle agevolazioni è necessario che il contribuente che affitta il fondo prima del decorso del quinquennio provveda in prima persona alla sua coltivazione diretta.
Soltanto in questo modo, l'affitto anticipato alla società di cui è socio insieme a parenti e affini non inficia le agevolazioni sulla piccola proprietà contadina.
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