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Normativa e prassi

Piccola proprietà contadina,
l’usucapione non cambia le regole

Le agevolazioni in materia di imposte di bollo, di registro e ipotecaria valgono anche nel caso in cui il terreno sia stato acquisito con il possesso ventennale continuato

campo coltivato
I benefici fiscali previsti dall’articolo 1 della legge 604/1954 per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina sono applicabili anche agli atti dell’autorità giudiziaria che dichiarano l’acquisto di terreni agricoli per intervenuta usucapione ordinaria.
Questo, in sintesi, il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 77/E dell'8 novembre) in risposta a un quesito sull’applicazione dei benefici fiscali, in sede di registrazione dell’ordinanza dichiarativa dell’acquisto per usucapione ventennale di un terreno agricolo, da parte di un coltivatore diretto.
In tale ipotesi, l’acquisto della proprietà avviene a titolo originario, ex tunc, in virtù del possesso continuato per venti anni dell’immobile. Gli atti emessi dal giudice, volti ad accertare l’avvenuta acquisizione del diritto immobiliare sul bene per intervenuta usucapione, hanno efficacia meramente dichiarativa.
 
La disposizione dell’articolo della legge 604/1954 - applicabile, in virtù di ripetute proroghe normative, per gli atti posti in essere fino al 31 dicembre 2009 - non contempla espressamente gli atti del giudice dichiarativi dell’acquisto per usucapione. In base alla norma, possono beneficiare dell’agevolazione, consistente nell’applicazione delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e nell’esenzione dall’imposta di bollo, gli atti volti alla “formazione o all’arrotondamento della piccola proprietà contadina”, quando ricorrono le condizioni e i requisiti prescritti.
 
Gli atti contemplati dall’articolo 1 sono, dunque, gli atti di compravendita, di permuta, di concessione di enfiteusi, di alienazione del diritto dell’enfiteuta e di affrancazione del fondo enfiteutico, nonché gli atti di alienazione del diritto a usi collettivi inerenti alla piccola proprietà acquistata, quelli di affitto e compartecipazione a miglioria, gli atti con i quali i coniugi ovvero i genitori e i figli acquistano separatamente ma contestualmente l’usufrutto o la nuda proprietà, infine, gli atti con i quali il nudo proprietario o l’usufruttuario acquista, rispettivamente, l’usufrutto o la nuda proprietà.
Gli atti giudiziari dichiarativi dell’acquisto per usucapione non sono compresi tra quelli indicati dalla norma cui spettano i benefici; tuttavia, come affermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità, tale elenco non ha carattere tassativo.
 
Alla lettera della norma supplisce la “ratio legis, ravvisabile nell’intenzione del legislatore di favorire gli atti posti in essere per la formazione o l’arrotondamento della piccola proprietà contadina. Ne consegue che i benefici fiscali per la piccola proprietà contadina devono ritenersi applicabili anche all’acquisto per usucapione ordinaria giudizialmente accertata di terreni agricoli, sempre che sussistano i requisiti di legge.
 
L’interpretazione appare coerente con i principi affermati nella risoluzione 76/2011, riguardo all’applicazione delle agevolazioni previste per i trasferimenti di terreni siti in territori montani anche agli atti del giudice dichiarativi dell’usucapione “speciale”.
Sono pertanto da considerare superati i chiarimenti forniti con la circolare 267/1997.
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