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Normativa e prassi

Piccola proprietà contadina:
le pertinenze sono “agevolate”

L’atto di trasferimento a titolo oneroso di un bene accessorio al terreno agricolo fruisce di registro e ipoteca in misura ridotta a patto che sussista un vincolo di servizio

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Il trasferimento del fabbricato, pertinenza del terreno agricolo, gode delle agevolazioni previste in materia di piccola proprietà contadina a condizione che l’immobile sia situato sullo stesso terreno. È questo, in sintesi, quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n.  26/E del 6 marzo.
Il quesito posto riguardava la possibilità di riconoscere le agevolazioni disciplinate dall’articolo 2, comma 4-bis del decreto legge n. 194/2009 per il trasferimento del  fabbricato strumentale a uso ricovero attrezzi di categoria catastale D10.
L’Agenzia, nel ripercorrere la disciplina di favore, ha affermato che l’applicazione in misura agevolata dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria riguarda gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e loro pertinenze a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
Infatti, l’oggetto delle agevolazioni è il trasferimento del terreno agricolo e delle pertinenze relative al terreno stesso.
Ai fini del riconoscimento di tale agevolazione, come chiarito nel documento di prassi in commento, rileva, quindi, il concetto di pertinenzialità dettato dall’articolo 817 del codice civile.
In considerazione di tale presupposto civilistico, l’Agenzia precisa che il trasferimento del terreno agricolo può essere agevolato a condizione che sussista un rapporto strumentale tra il fabbricato (bene accessorio) e il terreno agricolo (bene principale).
Ai fini fiscali, l’accertamento della sussistenza di vincolo di pertinenzialità comporta,  quindi, come precisato dalla Suprema corte (cfr Cassazione 4599/2006) “un giudizio di fatto”…“costituito dalla destinazione concreta ed effettiva della pertinenza a servizio (…)  della  cosa principale”.
Individuati i confini di pertinenzialità, valevoli per il riconoscimento dell’agevolazione in parola, l’Agenzia ha ritenuto di doversi soffermare, preliminarmente, sul significato da attribuire alla locuzione ‘terreni agricoli e relative pertinenze’.
Per stabilire tale significato l’amministrazione ha richiamato quanto affermato dalla Commissione tributaria centrale con la sentenza n. 369 del 18 gennaio 1989.
Attraverso tale richiamo, l’Agenzia rileva che il concetto di terreni agricoli e relative pertinenze coincide con la nozione di fondo rustico, già utilizzata dal legislatore fiscale in diverse disposizioni dettate in materia agraria, tra cui la legge n. 604/1954.
Tale nozione fa riferimento, quindi, all’appezzamento di terreno agricolo comprensivo, eventualmente, dei beni accessori (quali, ad esempio, fabbricati destinati ad abitazione delle persone addette alla coltivazione delle terre, nonché dei loro familiari, ovvero fabbricati destinati al ricovero degli animali, dei prodotti, delle scorte).
Nel concetto di fondo rustico devono essere ricompresi, quindi, eventuali fabbricati rurali, sempreché gli stessi svolgano una funzione strumentale rispetto al terreno agricolo e non rispetto all’attività esercitata.
Diversamente rispetto alla precedente disposizione agevolativa (legge n. 604/1954) la previsione di cui all’articolo 2, comma 2-bis,  non agevola   le case rustiche non situate sul fondo, pertanto, la disciplina di favore trova applicazione solo con riferimento al trasferimento del fabbricato che costituisce pertinenza del terreno agricolo e che risulti situato sul medesimo terreno. Non rileva, quindi, la qualificazione di strumentalità del fabbricato, di cui all’articolo 2 del Dpr 139/1998, in quanto le agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina fanno riferimento alla nozione di pertinenza e non a quella di strumentalità.
In conclusione l’Agenzia ritiene di dover ricomprendere in tale previsione di favore, il trasferimento del fabbricato a uso ricovero attrezzi, per il quale ricorrono i requisiti di pertinenzialità rispetto al terreno, a condizione che lo stesso risulti sovrastante il terreno agricolo.
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