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Normativa e prassi

Plafond anche per il non residenteidentificato ai fini Iva in Italia

Al rappresentante fiscale gli adempimenti derivanti dal tributo insieme all’esercizio dei relativi diritti

Con la risoluzione n. 80/E del 4 agosto, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, anche un soggetto passivo non residente, ma identificato, ai fini Iva, in Italia, tramite rappresentante fiscale, può maturare il plafond che consente di fare acquisti senza applicazione dell’imposta.
 
Coloro che effettuano esportazioni – secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del Dpr 633/1972 – possono compiere acquisti, dietro presentazione di una lettera di intenti al proprio fornitore, senza Iva, nei limiti dei corrispettivi realizzati, per tali operazioni, nell’anno solare passato (ovvero nei dodici mesi precedenti). Ciò a condizione che l’ammontare di quegli importi sia superiore al 10% del volume d’affari (articolo 1, Dl 746/1983, convertito dalla legge 17/1984).
 
Il documento di prassi trae spunto da un’istanza di interpello presentata da una società non residente, che effettua operazioni rilevanti territorialmente nei confini dello Stato e che, per assolvere i relativi obblighi, ha nominato un rappresentante fiscale (articolo 17, terzo comma, del Dpr 633/1972).
In particolare, la società ha chiesto all’Agenzia di chiarire se poteva avvalersi della possibilità di acquistare beni o servizi senza addebito dell’Iva (plafond), ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Dpr 633/1972, atteso che il Dlgs dell’11 febbraio 2010, n. 18, ha modificato la disciplina dei compiti del rappresentante fiscale contenuta nell’articolo 17 del Dpr 633/1972.
 
L’Amministrazione risponde positivamente all’istante precisando che, pur nel mutato quadro normativo, il rappresentante fiscale – come già chiarito dalla precedente risoluzione 102/1999 – può effettuare acquisti senza applicazione dell’imposta.
 
In ordine alla maturazione del plafond l’Agenzia rammenta che il soggetto estero cedente, identificato nel territorio dello Stato, realizza un’operazione rilevante ai fini dell'Iva i cui corrispettivi – nei termini di cui all’articolo 8 – danno titolo ad acquistare senza imposta sul valore aggiunto, quando realizza:
  • esportazioni
  • cessioni intracomunitarie
  • cessioni di beni e/o prestazioni di servizi interni non imponibili (ex articoli 8–bis e 9) nei confronti di altri soggetti non residenti ovvero privati.
Diversamente, l’interessato non realizza alcuna operazione rilevante ai fini della maturazione del plafond in caso di:
  • cessioni interne nei confronti di soggetti passivi residenti [o ad essi assimilati di cui all’art. 7-ter, comma 2, lettere b) e c)]
  • servizi interni nei confronti di soggetti passivi residenti [o ad essi assimilati di cui all’art. 7-ter, comma 2, lettere b) e c)].
In entrambe le ipotesi, infatti, la qualifica di debitore d’imposta è assunta dal cessionario ovvero committente, soggetto passivo stabilito in Italia (articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972), che deve assolvere l’imposta mediante applicazione del meccanismo del reverse charge.
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