È questa la principale regola procedurale fissata dal provvedimento del 20 giugno 2016, con il quale l’Agenzia, come stabilito dal decreto interministeriale 12 febbraio 2015, attuativo della norma che ha introdotto l’agevolazione (articolo 6 del Dl 83/2014), definisce modalità e termini di fruizione del beneficio.
Il bonus è riservato alle piccole o medie imprese secondo la normativa dell’Unione europea, cioè quelle che hanno, rispettivamente:
- un organico inferiore alle 50 persone e fatturato o bilancio annuale non superiore a 10 milioni di euro
- un organico inferiore alle 250 persone e fatturato non superiore a 50 milioni di euro o bilancio non superiore a 43 milioni di euro;
Il provvedimento stabilisce anche le fasi degli scambi informativi, per far sì che il credito venga utilizzato legittimamente e nei limiti dell’importo complessivamente attribuito, anche se utilizzato a più riprese. Questa la procedura:
- il Mibact trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie, con l’importo concesso a ciascuna di esse, e le eventuali variazioni e revoche
- per ogni F24 ricevuto, le Entrate effettuano controlli automatizzati. Qualora l’importo del bonus utilizzato sia superiore al credito residuo, o nel caso in cui l’impresa non rientri nell’elenco dei soggetti ammessi al beneficio, l’F24 viene scartato e i relativi pagamenti si considerano non effettuati. Lo scarto è comunicato a chi ha trasmesso l’F24 tramite apposita ricevuta, consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia.
Il codice tributo per la fruizione del credito d’imposta, da indicare nel modello F24, sarà istituito con apposita risoluzione.