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Normativa e prassi

Un poker di codici tributo
per imprese energivore e gasivore

Da utilizzare, tramite F24, entro il 31 dicembre 2022 per fruire dei crediti d’imposta a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale

immagine generica illustrativa

Arrivano quattro nuovi codici tributo, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, per fruire dei crediti d’imposta previsti da alcuni provvedimenti legislativi per compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale. Li istituisce l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 18 del 14 aprile 2022.

Alcuni provvedimenti legislativi hanno introdotto misure agevolative per compensare, almeno in parte, l’aumento delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

In particolare dall’articolo 4 del Dl 17/2022 (“decreto Energia”) ha introdotto per le imprese a forte consumo di energia elettrica (“energivore”) individuate dal decreto Mise 21 dicembre 2017 un tax credit del 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nel secondo trimestre 2022 passato al 25%, dall’articolo 5 del Dl 21/2022 (vedi articolo “Decreto Ucraina-bis - 1: ritocchi ai bonus per energivore e gasivore”).
Analogamente dall’articolo 5 del “decreto Energia” ha previsto il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale di un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas stesso consumato nel secondo trimestre del 2022 ì, rideterminato al 20% dall’articolo 5 del Dl 21/2022.
L’articolo 3 del “decreto Ucraina-bis” prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (“energivore”) individuate dal decreto Mise 21 dicembre 2017 di un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022.
Destinatarie del bonus disciplinato dal successivo articolo 4 sono le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas (“gasivore”), cioè quelle che operano in uno dei settori indicati nell’allegato 1 al decreto Mite 21 dicembre 2021, alle quali è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre del 2022.

Tali crediti d’imposta vanno utilizzati esclusivamente in compensazione, tramite modello F24 (articolo 17, Dlgs 241/1997), entro il termine ultimo del 31 dicembre 2022

Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • “6961” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”
  • “6962” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”
  • “6963” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”
  • “6964” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.


I codici tributo trovano il loro spazio nella sezione “Erario”, della colonna “importi a credito compensati” dell’F24, oppure, in caso di riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. L’anno di riferimento è quello in cui la spesa è stata sostenuta e va indicato nel formato “AAAA”.

Nella risoluzione odierna viene evidenziato che il termine del 31 dicembre 2022, per l’utilizzo in compensazione dei bonus sopra indicati, ai sensi dell’articolo 9 del Dl n. 21/2021, si applica anche al credito d’imposta di cui all’articolo 15 del Dl n. 4/2022, per la fruizione del quale è già stato istituito il codice tributo “6960” con la risoluzione n. 13/2022 (vedi articolo “Bonus imprese energivore: arriva il nuovo codice per l’F24”).

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