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Normativa e prassi

In Polonia anno nuovo vita nuova per l’imposizione societaria

Le novità introdotte riguardano la tassazione dei dividendi, i costi deducibili, la stabile organizzazione e le riorganizzazioni aziendali

Dal 1° gennaio è stata introdotta l’esenzione per gli utili provenienti da un’altra società residente, comunitaria o svizzera, la deducibilità dei costi per la creazione di ricavi e di quelli sostenuti per il mero mantenimento di una fonte di reddito, il principio della continuità dei valori fiscalmente riconosciuti e i princìpi in materia di transfer price. Le novità previste in materia di tassazione dei redditi societari, introdotte sotto il profilo normativo lo scorso 24 novembre, sono entrate in vigore il 1° gennaio 2007. Esse fanno riferimento alla tassazione dei dividendi, alla disciplina dei costi deducibili, alla stabile organizzazione e alle riorganizzazioni aziendali.

I dividendi
In linea generale i dividendi percepiti dalle società polacche provenienti da strutture estere scontano l’aliquota ordinaria del 19 per cento. Dal 1° gennaio, tuttavia, è stata introdotta l’esenzione per gli utili provenienti da un'altra società residente, una società comunitaria o svizzera. In base all’accordo del 26 ottobre 2004 tra l’Unione europea e la Svizzera, in cambio dell’applicazione della euroritenuta sugli interessi percepiti da persone fisiche non residenti, la Confederazione elvetica ha negoziato l’applicazione della direttiva madre figlia. La participation exemption viene accordata dalla normativa polacca a condizione che vi sia un rapporto partecipativo del 15 per cento e un periodo di detenzione minimo di due anni. Nel caso della Svizzera la soglia di partecipazione è del 25 per cento. L’agevolazione trova applicazione anche nel caso in cui il soggetto percipiente polacco sia una stabile organizzazione di una entità estera. Nel rispetto delle condizioni sopra indicate, è possibile applicare anche l'esenzione dalla ritenuta alla fonte nel caso di dividendi erogati a società di capitali comunitarie. Le successive tabelle 1 e 2 illustrano il caso della percezione dei dividendi da una società italiana o viceversa da una società polacca.   
  





  

La disciplina dei costi deducibili
La normativa tributaria ammette ora la deducibilità non soltanto dei costi finalizzati alla creazione di ricavi ma anche di quelli sostenuti per un mero mantenimento di una fonte di reddito. Viene inoltre evidenziata la necessità di dedurre i costi secondo il principio di competenza per cui i costi direttamente correlati ai ricavi devono essere dedotti nell'esercizio in cui questi sono stati conseguiti mentre quelli che risultano solo indirettamente correlati devono essere dedotti nell’esercizio in cui sono stati sostenuti. Si tratta di princìpi perfettamente in linea con quelli della disciplina fiscale italiana. Da tale impostazione discende l’indeducibilità dei costi non correlati in alcun modo con i ricavi. Novità sono state introdotte anche in materia di ammortamento. I piccoli contribuenti che iniziano una nuova attività possono effettuare ammortamenti integrali in un solo esercizio per determinati tipi di cespiti. Una agevolazione è stata introdotta anche per gli acquirenti di immobili diversi dalle civili abitazioni che, a differenza di quanto avviene in Italia, non sono tenuti ad ammortizzare applicando le aliquote previste sul costo di acquisto, potendo invece continuare il periodo di ammortamento calcolato dal cedente. In ogni caso il periodo dell’acquirente non può essere inferiore ai dieci anni. Si ricorda che in Polonia i fabbricati sono ammortizzati in quaranta anni.

Le riorganizzazioni societarie
Dal 1° gennaio 2007 è venuta meno la possibilità di affrancare gratuitamente i maggiori valori con cui i cespiti erano iscritti a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale. D’ora in avanti troverà applicazione il principio della continuità dei valori fiscalmente riconosciuti in modo da garantire la neutralità fiscale dell’operazione.

La stabile organizzazione
Le operazioni intercorse tra una stabile organizzazione e un soggetto residente o non residente appartenente allo stesso gruppo devono rispettare i princìpi in materia di transfer price. Il contribuente dovrà quindi raccogliere e conservare la documentazione necessaria che dovrà essere esibita all’Amministrazione finanziaria entro sette giorni dalla richiesta. I maggiori redditi accertati sconteranno un prelievo del 50 per cento. La disciplina trova applicazione anche nel caso di operazioni intercorse con soggetti residenti in paradisi fiscali.
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