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Normativa e prassi

Posizioni soggettive ai fini Iva:
continuità in caso di cambio

Le note di variazione a rettifica di fatture vanno emesse nei confronti della società che subentra quando ne sostituisce una precedente nell’amministrazione di un fondo

Continuità a fini Iva

In caso di sostituzione nella gestione di un fondo, la Sgr entrante assume la stessa posizione della società sostituita, in quanto vi è continuità tra i due soggetti. Pertanto le note di variazione dirette a rettificare in diminuzione le precedenti fatture emesse erroneamente dal fornitore con aliquota Iva del 22% anziché del 10% sono da inviare alla nuova società subentrante. Questa la risposta dell’Agenzia delle entrate all'interpello n. 199/2019.


Quesito
Una società di gestione di fondi di investimento alternativo immobiliare, che opera in Italia, viene sostituita da un’altra società nella gestione del risparmio. Con riferimento agli immobili che costituiscono il patrimonio del fondo, la Sgr precedente ha avviato un progetto di riqualificazione edilizia. Alla società esecutrice dei lavori, la nuova società ha erroneamente emesso fatture con aliquota Iva ordinaria del 22% anziché quella ridotta del 10%. L’istante, ossia la società subentrante, ha chiesto all’Agenzia delle entrate a chi debbano essere emesse le note di variazione in diminuzione, al fine di correggere le fatture anzidette.

Risposta delle Entrate
L’Agenzia, in linea con quanto prospettato dalla società che ha proposto l'interpello, precisa che, nel caso di sostituzione nella gestione di un fondo, la Sgr che subentra assume rispetto al fondo la stessa posizione della società sostituita, in quanto vi è continuità tra i due soggetti. Pertanto, l’emissione di una nota di variazione che modifica un’operazione precedente intercorsa tra fornitore e precedente società di gestione, va emessa in riferimento al soggetto subentrante (articolo 26, commi 2 e 3, Dpr n. 633/1972).

L’articolo 36 del Testo unico della finanza (decreto legislativo n. 58/1998), infatti, prevede che “ciascun fondo comune di investimento costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub depositario o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi i beni di pertinenza dei fondi gestiti”. La norma stabilisce espressamente che il fondo costituisce un patrimonio autonomo e separato da quello della società di gestione e che la Sgr agisce nell’interesse dei partecipanti assumendo verso questi ultimi gli obblighi e la responsabilità del mandatario.

L’Agenzia richiama l’aspetto prettamente fiscale, secondo cui la società di gestione è soggetto passivo ai fini dell’Iva per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle operazioni dei fondi immobiliari da essa istituiti. L’Iva viene determinata e liquidata in maniera separata dall’imposta dovuta per l’attività ed è applicata distintamente per ciascun fondo. Al versamento dell’imposta si procede in modo cumulativo per le somme complessivamente dovute dalla società e dai fondi. Gli acquisti di immobili effettuati dalla società di gestione e imputati ai singoli fondi, nonché le manutenzioni degli stessi, danno dunque diritto alla detrazione dell’imposta (articolo 8 Dl n. 351/2001).

Nella risposta, infine, si precisa che i fondi comuni di investimento immobiliare non hanno un’autonoma soggettività tributaria ai fini Iva, che è attribuita, in via esclusiva, alla Sgr, con obbligo di tenere una contabilità separata per la propria attività e per ciascun fondo. Ne consegue che è la società di gestione del risparmio a dover presentare un’unica dichiarazione annuale Iva e a dover effettuare un versamento cumulativo, da cui, nel caso specifico di sostituzione di una società di gestione del risparmio con altra Sgr nell’amministrazione di un fondo comune d’investimento immobiliare, le note di variazione in diminuzione vanno inviate alla società che subentra. Conclude infatti l’Agenzia che “la nuova società di gestione del fondo subentra, senza soluzione di continuità, nelle posizioni soggettive di natura gestoria della precedente società di gestione del fondo ed è quindi legittimata a richiedere al cedente/fornitore la rettifica dell’Iva originariamente detratta dalla società di gestione dei risparmi sostituita, imputabile al fondo gestito.”

 

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