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Normativa e prassi

Possibile il rientro nel forfetario
se il lavoro è cessato da due anni

Può avvalersi del regime agevolato il residente in un paese Ue o aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo, che produca in Italia almeno il 75% del reddito complessivo

accesso forfetario

Risposta n. 103/2020
Un lavoratore che nel 2019 ha guadagnato dal precedente titolare un importo che supera il limite del 50% degli incassi totali, dal 1° gennaio 2020 non potrà applicare il regime forfetario di cui fruiva in precedenza ma lo potrà fare trascorsi i due anni richiesti dalla normativa, cioè dal 1° gennaio 2021. 
É il chiarimento fornito dall'Agenzia con la risposta n. 103/2020 a un contribuente che chiedeva la corretta data di rientro nel regime forfetario fruito in precedenza.
L'istante, in particolare, dopo aver svolto un lavoro dipendente a tempo determinato negli anni 2017 e 2018, nel 2018 aveva iniziato un'attività aderendo al regime forfetario. Precisa, inoltre, che nel 2019 ha conseguito oltre il 50% dei propri compensi fatturando proprio nei confronti della società per la quale, fino all'anno prima, lavorava come dipendente. 
Chiede, quindi, se una volta trascorso l'esercizio 2020 in regime di tassazione ordinaria, a partire dal 1° gennaio 2021 può rientrare nel regime forfetario, fermo restando l'esistenza di tutte le condizioni di accesso richieste.

L'Agenzia ricorda, in via preliminare, l'istituzione del regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014): in pratica una tassazione agevolata rivolta ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti. Ricorda poi che la legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019) ha apportato ulteriori integrazioni sui requisiti di applicazione e sulle cause di esclusione dal regime forfetario. 
In merito al quesito posto dall'istante, secondo l'articolo 1, comma 57, lettera d-bis) della legge n. 190/2014, non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti e professioni. Anche la circolare n. 9/2019 è intervenuta sulla causa ostativa, chiarendo che il legislatore ha dato importanza al requisito della "prevalenza" del lavoro esercitato nei confronti dell'ex titolare, elemento che andrà verificato al termine del periodo d'imposta.

L'Agenzia rileva che nel caso in esame, una volta trascorsi il 2019 e il 2020, il rapporto di lavoro con l'ex titolare sarà cessato da due anni e di conseguenza non sussiste più la causa ostativa prevista dalla norma. Il contribuente, quindi, potrà, in presenza di tutti gli ulteriori requisiti richiesti dalla legge, rientrare nel regime forfetario a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

Risposta n. 106/2020
Un cittadino italiano che risiede e lavora in Svizzera in qualità di chirurgo dal 2016, iscritto all'Aire dal 2017, e che in occasione della riduzione delle ore lavorative prospettata dall'ospedale decide di svolgere la propria attività in Italia per un massimo di 10 giorni al mese, presso strutture private di terzi, quali studi medici o case di cura, non può fruire del regime forfetario per tassare i redditi prodotti in Italia. É la sintesi della risposta n. 106/2020 dell'Agenzia.
Anche in questo caso i chiarimenti sono forniti attraverso l'analisi delle cause ostative del regime agevolativo. In particolare, nel documento di prassi viene richiamata l'esclusione prevista dall'articolo 1, comma 57, lettera b), della legge n. 190/2014, in base alla quale non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti non residenti, a meno che non risiedano in uno Stato Ue o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivo. 
Nel caso prospettato dall'istante non sussistono tali condizioni considerato che il chirurgo risiede in Svizzera e che il reddito prodotto in Italia con il lavoro di 10 giorni di certo non rispetta la soglia prevista dalla norma. In conclusione, il medico istante non potrà avvalersi del regime forfetario per i redditi prodotti in Italia.

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