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Normativa e prassi

Precompilata: se è spesa sanitaria
anche l’Ipab la invia al sistema Ts

L’obbligo di trasmissione riguarda le sole prestazioni mediche erogate dalla struttura e rimaste a carico dell’utente, attestate da fatture, se sono state rilasciate su richiesta del cliente

Le Ipab, sono tenute a comunicare al Sistema tessera sanitaria le spese mediche rimaste a carico dell’utente e comprovate dal rilascio del documento fiscale richiesto dall’interessato e, nel caso in cui non sia possibile distinguere in modo analitico le spese sanitarie da quelle non sanitarie, devono determinare la quota di spese di cura applicando alla retta di ricovero la percentuale forfetaria stabilita dalle delibere regionali.
Questo, in sintesi, il chiarimento che arriva da parte dell’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 7/E del 16 gennaio 2018, emanata per rispondere a un’istanza di interpello.
 
Il quesito
Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia concerne la sussistenza o meno dell’obbligo di comunicare i dati relativi alle spese sanitarie per la predisposizione della dichiarazione precompilata da parte di un Istituto pubblico di assistenza e beneficenza.
L’istante, infatti, è un Ipab che gestisce una struttura residenziale per anziani autosufficienti e non autosufficienti. L’attività svolta è esente da Iva ai sensi dell’articolo 10, commi 20 e 27-ter, Dpr 633/1972 e l’istituto è dispensato dagli obblighi di fatturazione e registrazione e per questo motivo non emette fatture per le rette che gli utenti pagano per i servizi offerti.
 
Il parare dell’Agenzia
Con il Dlgs n. 175/2014, come modificato dalla legge di stabilità 2016, è stato previsto l’obbligo per le strutture accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari, nonché delle strutture autorizzate e non accreditate, di inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate, per consentire l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
 
Successivi decreti ministeriali (Dm 31 luglio 2015, Dm 2 agosto 2016 e Dm 1° settembre 2016) e i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate 29 luglio 2016 e 15 settembre 2016 hanno completato il quadro di riferimento normativo, disciplinando le modalità di trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie e individuando quali siano le strutture obbligate a tale adempimento.
 
Pertanto, le strutture che operano nel settore assistenziale e socio-sanitario (ad esempio, le residenze assistenziali sanitarie, le case di cura, le residenze per anziani, eccetera) ricadono nella disciplina citata e sono quindi tenute a trasmettere al Sistema tessera sanitaria le spese relative alle prestazioni mediche detraibili se e nella misura in cui le stesse sono rimaste a carico dell’utente.
 
In tal senso rientra a pieno titolo nella tipologia di strutture tenute alla comunicazione anche l’ente che ha rappresentato il quesito, per il quale l’obbligo si riferisce esclusivamente alle prestazioni sanitarie erogate dalla struttura e rimaste a carico dell’utente, attestate da documenti fiscali di spesa, che sono stati rilasciati su richiesta del cliente.
 
La risoluzione odierna, nell’esplicitare ulteriormente quali siano le spese sanitarie da comunicare al sistema Ts, fa riferimento a quanto già chiarito con la circolare 7/2017 e cioè che nel caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza la detrazione spetta esclusivamente per le spese mediche e non per quelle relative alla retta di ricovero; tale detrazione viene riconosciuta anche se le spese mediche sono determinate applicando alla retta di ricovero una percentuale forfetaria stabilita da delibere regionali. Inoltre, per quanto riguarda, ad esempio le spese “alberghiere” sostenute in occasione di degenze ospedaliere, le stesse vanno trasmesse con la tipologia “altre spese” (codice AA) o non trasmesse affatto, in quanto imputabili a costi non sanitari.
 
Inoltre, il documento di prassi chiarisce che se l’utente ha richiesto il rilascio dei documenti fiscali o  se l’ente rende prestazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, commi 18 e 19, del  Dpr 633/1972, l’Ipab ha l’obbligo di comunicare tali dati al sistema Ts, mentre tale obbligo non sussiste per le prestazioni per le quali non siano stati emessi documenti fiscali.
 
Per consentire ai contribuenti di documentare la detrazione o deduzione dell’onere e all’Agenzia delle entrate di indicare la quota di spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi precompilata, è utile ricordare che, nel caso di emissione di documenti di spesa, occorre:
  • dettagliare analiticamente le singole voci di spesa sanitaria e la quota rimasta a carico dell’utente, distinguendo in fattura, in particolare, le singole voci di spesa sanitaria, di spesa non sanitaria e di spesa non rimasta a carico dell’assistito perché pagata o rimborsata da un soggetto terzo (ad esempio, comune o regione)
  • qualora non sia possibile distinguere in modo analitico le spese sanitarie e non sanitarie, determinare la quota di spese mediche applicando alla retta di ricovero la percentuale forfetaria stabilita dalle delibere regionali, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 7/2017.
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