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Normativa e prassi

Prendi i contributi all'arte e mettili da parte

Non costituiscono reddito e sono pertanto escluse dall'Irpef le erogazioni effettuate dall'Imaie nei confronti di persone fisiche. Ritenuta d'acconto del 4% per chi esercita attività commerciale

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I contributi erogati dall'Imaie ad artisti, interpreti ed esecutori sono esclusi dall'ambito applicativo dell'Irpef in quanto non si configurano come reddito. Rappresentano, infatti, un mero incentivo per finalità di promozione, formazione e sostegno dell'attività degli artisti. Le stesse somme vanno invece assoggettate a ritenuta d'acconto del 4% se corrisposte a un soggetto che esercita attività commerciale. Per le Onlus la tassazione è esclusa in ogni caso, per gli enti non commerciali solo se se i contributi sono utilizzati per le attività istituzionali. È la risposta dell'agenzia delle Entrate, contenuta nella risoluzione n. 166/E del 21 aprile, all'interpello posto dall'Istituto mutualistico artisti interpreti ed esecutori (Imaie), ente giuridico senza scopo di lucro, che ha come finalità la tutela dei diritti degli artisti e la difesa e promozione degli interessi collettivi della categoria.

Lo stesso ente, di recente, si era già rivolto all'Amministrazione finanziaria chiedendo chiarimenti in merito all'assoggettabilità delle somme in questione all'imposta sul valore aggiunto. In quell'occasione, l'Agenzia aveva precisato che i contributi concessi agli artisti non si configurano quali corrispettivi di servizi prestati e, quindi, sono esclusi dal campo di applicazione dell'Iva per mancanza del presupposto oggettivo.

Nella risoluzione 166/2008, invece, oggetto di esame è il trattamento ai fini Irpef delle somme erogate dall'Imaie.
I tecnici delle Entrate puntualizzano che le stesse non sono classificabili in nessuna delle categorie reddituali previste dal Tuir e, pertanto, essendo escluse dal campo di applicazione dell'Irpef, non vanno assoggettate a ritenuta d'acconto se corrisposte a persone fisiche.
Ma nell'ipotesi in cui a percepirle sia un soggetto esercente attività commerciale (impresa, società, ditta individuale), l'istituto dovrà operare la ritenuta del 4%, come disposto dall'articolo 28 del Dpr 600/1973.

Soluzione a due vie per il caso in cui il contributo sia erogato ad un ente non commerciale: se la somma è destinata a essere utilizzata per le attività istituzionali, la ritenuta non dovrà essere operata; viceversa, il prelievo a titolo di acconto andrà effettuato se l'utilizzo avviene nell'ambito dell'attività commerciale dell'ente.

Nel caso delle Onlus, infine, l'applicazione della ritenuta è sempre esclusa, dal momento che tali soggetti possono svolgere solo l'attività istituzionale di natura non commerciale e quelle ad essa direttamente connesse, i cui proventi non partecipano comunque alla formazione del reddito imponibile.
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