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Normativa e prassi

Le prestazioni di lavoro pagate al figlio maggiorenne sono deducibili dal reddito dell'imprenditore

L'assunzione assume rilevanza anche ai fini del riconoscimento del credito d'imposta previsto per gli incrementi occupazionali

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che se un imprenditore individuale assume il figlio maggiorenne può dedurre le somme a titolo di compenso per il lavoro prestato e che tale assunzione, rilevando ai fini della determinazione del reddito, dà luogo a una fattispecie rilevante ai fini dell'agevolazione prevista dall'articolo 7 della legge n. 388 del 2000 (risoluzione n. 351 dell'11 novembre).

Il titolare di un'impresa artigiana, intendendo instaurare un rapporto di lavoro dipendente col figlio maggiorenne, ha chiesto di chiarire se tale rapporto di lavoro rientrasse tra i casi di preclusione individuati dall'articolo 62, comma 2, del Tuir, e se tale assunzione desse diritto al credito d'imposta previsto dall'articolo 7, della legge n. 388/2000.
L'articolo 62 del Tuir stabilisce che non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta, tra gli altri, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro precisando che tali compensi, proprio perché non ammessi in deduzione, non concorrono a formare il reddito imponibile dei percipienti.
Tuttavia, considerato il riferimento normativo ai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro, e tenuto conto della tassatività di tale previsione, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la disposta esclusione non vale per i figli, affidati o affiliati maggiorenni e non permanentemente inabili al lavoro, con la conseguenza che i compensi loro spettanti (sui quali andranno operate le ritenute fiscali) sono deducibili, subordinatamente alla loro registrazione nel libro paga e nel libro matricola ai fini dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.

Proprio in considerazione del fatto che l'assunzione rileva ai fini della determinazione del reddito, la stessa, in assenza di una specifica preclusione normativa, dà diritto a usufruire del cosiddetto bonus assunzioni.

L'Agenzia delle Entrate ha, poi, effettuato un breve excursus sulle modifiche apportate all'articolo 7 della legge n. 388/2000, dai decreti legge n. 138 dell'8 luglio 2002 (convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178) e n. 209 del 24 settembre 2002.
Quest'ultimo, in particolare, ha stabilito che, ai fini del credito, rilevano le nuove assunzioni fatte entro il 7 luglio mentre gli incrementi della base occupazionale realizzati dall'8 luglio al 31 dicembre fanno maturare il bonus solo se le nuove assunzioni non fanno superare la base occupazionale di riferimento fissata al 7 luglio.
Pertanto, le assunzioni effettuate tra l'8 luglio e il 31 dicembre 2002 rilevano solo se l'incremento mensile dei dipendenti non supera la misura massima dell'incremento registrato al 7 luglio.
Il credito maturato da luglio a dicembre, inoltre, potrà essere usato solo dal 1°gennaio 2003 e in quote mensili non superiori ad un terzo della somma totale maturata.

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