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Normativa e prassi

La prevenzione del furto di identità
non va tassata in capo al lavoratore

Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme che non arricchiscono il dipendente né le erogazioni effettuate per l'interesse del datore di lavoro

furto

Il servizio di monitoraggio dei dati sensibili (dark web) offerto dal datore di lavoro ai propri dipendenti non è fiscalmente rilevante in capo a questi ultimi, in quanto risponde a un interesse prevalente della società, consistente nella gestione del rischio aziendale connesso all’utilizzo illecito delle informazioni sensibili.

E’ quanto affermato dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 77/E del 12 agosto 2019 in deroga al principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, che prevede la totale imponibilità di tutto ciò che il lavoratore riceve “in relazione al rapporto di lavoro”.

A tali conclusioni l’Agenzia è pervenuta dopo aver ripercorso l’iter interpretativo seguito in precedenti documenti di prassi, in cui è stato affermato che non sono fiscalmente rilevanti, in capo al lavoratore dipendente, sia le somme che non costituiscono un arricchimento per quest’ultimo (è il caso, per esempio, degli indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale) sia le erogazioni effettuate per un esclusivo o prevalente interesse del datore di lavoro.

In particolare, e fra l’altro, è stata richiamata la risoluzione n. 178/E del 9 settembre 2003, in base alla quale i premi relativi a una polizza assicurativa stipulata dal datore di lavoro, in forza di un’apposita delibera assembleare, per tenere indenni gli amministratori dal risarcimento di eventuali danni causati a terzi nell’esercizio delle proprie funzioni, non sono imponibili in capo agli amministratori medesimi, ravvisandosi un esclusivo interesse del datore di lavoro alla stipula della polizza, anche derivante dal perseguimento di politiche aziendali rese più efficaci da un’attività di gestione snella e libera da remore.

L'Agenzia è stata chiamata a esprimersi sul trattamento fiscale, in capo al dipendente, del servizio di monitoraggio di dati sensibili offerto dal datore di lavoro.
In via preliminare, i furti di identità e di informazioni privilegiate, al pari dei cosiddetti “attacchi informatici”, potrebbero avere inevitabili e gravi ripercussioni oltre che sui singoli individui anche sulle realtà aziendali nelle quali gli stessi si trovano a operare.

Il sistema di monitoraggio dei dati sensibili offerto dal datore di lavoro ai dipendenti e consistente nella osservazione continuativa di informazioni sia strettamente aziendali (e-mail aziendale e numero di badge), sia personali (numero della carta di identità o passaporto), costituisce uno strumento fondamentale per lo svolgimento in sicurezza e in maggiore libertà dell’attività lavorativa dei dipendenti stessi, al fine ultimo di gestire e minimizzare il rischio aziendale connesso all’utilizzo illecito delle informazioni sensibili.

Detto servizio, pertanto, risponde a un interesse prevalente del datore di lavoro, anche nel caso in cui utilizzi informazioni personali dei dipendenti quale veicolo per minimizzare il rischio aziendale correlato all’uso fraudolento di informazioni sensibili.

La tutela del dipendente e quella della realtà aziendale costituiscono, nella fattispecie, aspetti assolutamente interdipendenti per assicurare e garantire principalmente la realtà aziendale da eventuali attacchi informatici esterni e tanto ne giustifica la non imponibilità in capo al lavoratore dipendente, e che la società in qualità di sostituto d’imposta non sia tenuta ad applicare le relative ritenute.
 

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