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Normativa e prassi

Prezzi di trasferimento:
firmato il decreto Mef

Per i servizi a basso valore aggiunto (ad esempio, quelli che non rientrano nelle attività principali del gruppo) viene riconosciuta la possibilità di adottare un “approccio semplificato”

Prosegue il percorso di definizione della nuova disciplina in materia transfer pricing: è stato firmato, infatti, il decreto 14 maggio 2018, con il quale vengono definite le linee guida per l’applicazione del principio di libera concorrenza alla luce del novellato articolo 110, comma 7, Tuir.

Il Dl 50/2017
Con la manovra correttiva dello scorso anno, il legislatore è intervento anche sulla disciplina del transfer pricing, modificando l’articolo 110, comma 7, Tuir (cfr articolo 59, Dl 50/2017), la cui nuova versione stabilisce che le operazioni transfrontaliere tra imprese associate devono essere valorizzate in base al principio di libera concorrenza.
La medesima disposizione affida a un decreto del Mef il compito di determinare, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l’applicazione di tale principio.

La consultazione pubblica
Sull’attuazione della nuova disciplina, lo scorso mese di febbraio il Mef ha avviato una consultazione pubblica che ha coinvolto Amministrazione finanziaria e addetti ai lavori (vedi “Disciplina del transfer pricing: parte la consultazione pubblica”).

La consultazione è terminata il 21 marzo e sul sito Mef sono stati pubblicati i commenti e le proposte degli operatori (vedi “Disciplina del transfer pricing: on line i commenti degli operatori”).

Lo scorso 8 maggio, poi, presso la sede del Ministero si è svolta una tavola rotonda nel corso della quale è proseguito il confronto tra Amministrazione e addetti ai lavori (vedi “Disciplina del transfer pricing: al Mef incontro con gli operatori”).

Il Dm 14 maggio 2018
Il decreto firmato ieri (in attesa di essere pubblicato in GU) rappresenta, quindi, un ulteriore tassello del mosaico della nuova disciplina del transfer pricing, a cui si aggiungeranno successivi provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Ambito applicativo
(articolo 1)
Il decreto definisce le linee guida per l’applicazione del principio di libera concorrenza per la valorizzazione delle operazioni transfrontaliere tra imprese associate.
Definizioni
(articolo 2)
L’indicazione delle linee guida è preceduta dalla definizione dei termini più ricorrenti nel decreto:
  • imprese associate
  • partecipazione nella gestione, nel controllo o nel capitale
  • imprese indipendenti
  • operazione controllata
  • operazione non controllata
  • indicatore finanziario.
Nozione di comparabilità
(articolo 3)
La disposizione delinea i criteri in base ai quali un’operazione di natura commerciale o finanziaria intercorsa tra imprese indipendenti (operazione non controllata) può essere comparata a un’operazione intercorsa tra imprese associate (operazione controllata).
In particolare, vengono individuate le caratteristiche “economicamente rilevanti” o “fattori della comparabilità” che consentono di delineare l’effettiva natura delle operazioni e di procedere al giudizio di comparabilità: termini contrattuali delle operazioni, funzioni svolte da ciascuna delle parti coinvolte nelle operazioni, caratteristiche dei beni ceduti e dei servizi prestati, circostanze economiche delle parti, condizioni di mercato, strategie aziendali.

Metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento
(articolo 4)
La valorizzazione di un’operazione controllata in base al principio di libera concorrenza deve essere determinata applicando il metodo più appropriato alle circostanze del caso.
L’articolo in esame descrive i metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento, indicando quelli a cui dare preferenza nell’ipotesi in cui al caso concreto risultino applicabili più di uno con eguale grado di affidabilità.
I metodi ritenuti conformi al principio di libera concorrenza sono i seguenti:
  • metodo del confronto del prezzo
  • metodo del prezzo di rivendita
  • metodo del costo maggiorato
  • metodo del margine netto della transazione
  • metodo transazionale di ripartizione degli utili.
La norma, inoltre, consente l’adozione di un metodo alternativo rispetto a quelli indicati a patto che il contribuente dimostri che nessuno di essi può essere applicato in modo affidabile al caso concreto e che dallo stesso derivi un risultato coerente con quello che si otterrebbe tra imprese indipendenti nella realizzazione di operazioni comparabili con quelle oggetto di analisi.

Aggregazione delle operazioni
(articolo 5)
In linea generale, il principio di libera concorrenza deve essere applicato “operazione per operazione”. La norma in esame, tuttavia, indica i casi in cui due o più operazioni devono essere valorizzate in modo aggregato (ad esempio, operazioni tra loro strettamente legate).
 
Intervallo di valori conformi al principio di libera concorrenza
(articolo 6)
La disposizione delinea la nozione di “intervallo di valori” conformi al principio di libera concorrenza.
Inoltre, sono definite anche le condizioni in base alle quali l’Amministrazione finanziaria può procedere alla rettifica del valore delle operazioni individuato dal contribuente perché ritenuto non conforme a quello che avrebbero praticato imprese indipendenti per operazioni comparabili.

Servizi a basso valore aggiunto
(articolo 7)
Per i servizi a basso valore aggiunto viene riconosciuta al contribuente la possibilità di adottare un “approccio semplificato” in forza del quale la valorizzazione del servizio (supportata da apposita documentazione) può essere determinata aggregando la totalità dei costi diretti e indiretti connessi alla relativa fornitura e aggiungendo un margine di profitto del 5% dei medesimi costi.
Sono servizi a basso valore aggiunto quelli che hanno natura di supporto, non rientrano nelle attività principali del gruppo, non richiedono l’uso di beni immateriali unici e di valore, non comportano l’assunzione o il controllo di un rischio significativo da parte del fornitore.

Documentazione
(articolo 8)
Viene affidato a un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate il compito di aggiornare le disposizioni relative alla documentazione in materia di prezzi di trasferimento e di indicare i criteri in base ai quali la stessa è ritenuta idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza.
La documentazione deve essere considerata idonea in tutti i casi in cui essa fornisca agli organi di controllo dell’Amministrazione finanziaria tutte le informazioni necessarie per una corretta analisi dei prezzi di trasferimento, a prescindere dal metodo di valorizzazione utilizzato e dalla selezione dei soggetti o delle operazioni comparabili. Ciò anche se la documentazione contenga omissioni o inesattezze parziali tali, però, da non pregiudicare l’attività di controllo.

Ulteriori disposizioni applicative
(articolo 9)
Successivi provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno chiamati a stabilire le ulteriori disposizioni attuative della disciplina del transfer pricing, anche alla luce delle Linee guida Ocse.
 
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