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Normativa e prassi

I primi 70 indici di affidabilità
con relative attività economiche

Per gli Isa, a differenza degli studi di settore che avevano tempi di revisione fissati a tre anni, l'intervallo è ridotto a "due anni dalla prima applicazione o dall'ultima revisione"

immagine di un artigiano al lavoro

Individuate ufficialmente, con provvedimento del 22 settembre 2017, le attività produttive per le quali, entro fine anno, saranno elaborati i primi 70 indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), da applicare a partire dal periodo d'imposta 2017, dopo l'approvazione "decretata" dal Mef. La puntuale formalizzazione arriva con il parere favorevole della Commissione degli esperti dello scorso 14 settembre.

Comincia così l'ingresso nel mondo reale degli Isa, introdotti dal "decreto conti pubblici" (articolo 9-bis, Dl 50/2017) in sostituzione di parametri e studi di settore (vedi "Gli indici di affidabilità fiscale al posto degli studi di settore" 1 e 2), per dar vita a un nuovo rapporto tra contribuenti e fisco, che consentirà a imprese e professionisti di verificare, con maggiore trasparenza, la correttezza della loro condotta.
Gli indici sintetici di affidabilità, infatti, si basano su un insieme di indicatori elementari di affidabilità e anomalia e consentono di misurare, su scala da 1 a 10, l'attendibilità del percorso fiscale del contribuente.
In particolare, gli indicatori elementari valutano la credibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile strutturale, tipici del settore e del modello organizzativo, mentre quelli elementari di anomalia stimano incongruenze e situazioni di normalità e coerenza del profilo contabile e gestionale che presentano carattere atipico rispetto al settore e al modello organizzativo cui sono riferiti.

I contribuenti che si posizionano sui gradini più alti della scala fruiscono di determinati benefici, come: esonero dall'apposizione dei visti di conformità per la compensazione di crediti o rimborsi Iva entro un certo importo; esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative; esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici nonché dalla determinazione sintetica del reddito (a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi quello dichiarato); anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento da parte degli uffici amministrativi.

A differenza degli studi di settore, poi, per i quali i tempi di revisione erano fissati a tre anni, per gli Isa tali tempi si accorciano a "due anni dalla prima applicazione o dall'ultima revisione", in linea con la velocità di cambiamento delle condizioni economiche del Paese.

Tornando al provvedimento, osserviamo, scorrendo l'allegato annesso al documento, che i 70 indici sintetici di affidabilità fiscale pilota sono relativi ad:

  • attività economiche del settore delle manifatture (15)
  • attività economiche del settore dei servizi (17)
  • attività professionali (9)
  • attività economiche del settore del commercio (29).
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