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Normativa e prassi

Procedura di negoziazione assistita,
le quattro cifre per fruire del bonus

Consentono di utilizzare in compensazione il credito d’imposta tramite F24, da presentare esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia Entratel e Fisconline

Istituito, con risoluzione 40/E del 20 maggio 2016, il codice tributo “6866” per il credito d’imposta riconosciuto sui compensi corrisposti agli avvocati e agli arbitri nei procedimenti di negoziazione assistita.

Introdotto dal Dl 83/2015 e reso strutturale dalla Stabilità 2016, il bonus può essere utilizzato dalle parti, per le spese di patrocinio, in caso di successo della negoziazione o di conclusione dell’arbitrato con lodo, fino a concorrenza di 250 euro, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Il credito d’imposta, utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 tramite i servizi Entrate e Fisconline, non deve eccedere l’importo previsto dal ministero della Giustizia, pena lo scarto dell’operazione. In alternativa, le persone fisiche non titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante, in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione.

In sede di compilazione del modello, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, oppure,  nel caso di riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
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