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Normativa e prassi

Processo tributario telematico.
Modalità di utilizzo degli strumenti

Elaborazione e trasmissione dei documenti in via informatica e firma digitale per tutti gli atti e i provvedimenti, inclusi quelli relativi al reclamo e alla mediazione

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Il processo tributario telematico diventa operativo. Pubblicato in Gazzetta il regolamento che stabilisce le modalità di utilizzo degli strumenti informatici e delle comunicazioni. Prosegue l’attività di dematerializzazione dei flussi documentali, per una riduzione dei costi e dei tempi processuali e, in generale, un migliore servizio di giustizia tributaria. Le disposizioni, contenute nel decreto Mef n. 163 del 23 dicembre 2013, entreranno in vigore dal prossimo 1° marzo.
Documenti in modalità informatica e firma elettronica o digitale per tutti gli atti e i provvedimenti del processo, inclusi quelli relativi al reclamo e alla mediazione. Stesse modalità pure per la trasmissione, comunicazione, notifica e deposito degli atti.

Con successivi decreti ministeriali saranno messe nero su bianco le regole tecnico-operative dell’informatizzazione e le prime Commissioni tributarie presso le quali troverà applicazione la nuova modalità.

Il rito telematico non è obbligatorio ma, una volta operata la scelta, il contribuente è tenuto a utilizzare le stesse modalità fino al secondo grado del giudizio, salvo il caso in cui si verifichi una sostituzione del difensore.

Il Sigit
Il Sistema informativo della giustizia tributaria (Sigit) è la piattaforma informatica attraverso la quale è possibile individuare la Commissione tributaria adita, il procedimento giurisdizionale attivato, il soggetto abilitato, la trasmissione/ricezione degli atti e documenti alla Commissione tributaria competente e la relativa attestazione, nonché la formazione del fascicolo informatico.
Possono accedere al Sigit i giudici, le parti, i procuratori e i difensori. Le regole operative per l’abilitazione al sistema, saranno adottate con successivi decreti Mef.

Notifica telematica
Le parti, nel ricorso o nel primo atto difensivo, dichiarano l’indirizzo di posta elettronica certificata che intendono utilizzare, eleggendo, così, il proprio domicilio digitale. Presso l’indirizzo di Pec stabilito, confluiranno tutte le notificazioni e le comunicazioni telematiche. Tali atti si intendono perfezionati con la ricevuta di avvenuta consegna generata dal gestore della posta elettronica certificata del destinatario. Per i professionisti iscritti all’albo, l’indirizzo Pec deve coincidere con quello comunicato ai rispettivi ordini e collegi.
 
Le regole tecnico-operative
Le successive regole tecnico-operative del processo via web saranno adottate con uno o più decreti direttoriali, il primo dei quali individuerà anche le Commissioni tributarie presso le quali troverà applicazione la nuova modalità.
Le disposizioni contenute nel decreto in esame si applicano ai ricorsi notificati dopo l’emanazione dei “decreti operativi”, depositati presso le Commissioni tributarie individuate.
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