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Normativa e prassi

Professional track days: a fatturare
sono le scuderie, non l’organizzatore

La società che svolge tale attività, residente in uno Stato extra-Ue, non ha l’obbligo di nominare, ai fini Iva, un rappresentante fiscale in Italia oppure di operare mediante una legal entity

immagine del GP del Bahrain 2019

Una società senza stabile organizzazione in Italia, che svolge attività di organizzazione, programmazione e promozione di eventi sportivi (“Professional Track Days”), anche sul territorio nazionale, fornisce ai propri clienti italiani (scuderie automobilistiche professionistiche) un calendario di eventi, organizzati su circuiti automobilistici nazionali, per le attività di allenamento dei piloti e lo sviluppo tecnico delle autovetture.
L’istante vuole sapere se, relativamente ai servizi prestati a titolo oneroso a committenti soggetti passivi stabiliti in Italia, è corretto emettere fattura non soggetta a Iva, in ossequio alla normativa Iva dello Stato extra-Ue in cui risiede e di quella vigente in Italia (articolo 7-ter, Dpr 633/1972).
 
Il parere dell’Agenzia delle entrate
Con la risposta n. 99/2019, che ha validità esclusivamente per il trattamento Iva delle operazioni intercorse tra la società istante e i suoi clienti, l’Agenzia delle entrate afferma che le prestazioni di servizi descritte nell’interpello sono territorialmente rilevanti in Italia ai sensi dell’articolo 7-ter, comma 1, lettera a), Dpr 633/1972, secondo cui: “Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato…”, non rilevando nel caso in esame l’applicabilità o meno del successivo articolo 7-quater.
 
Se la società istante non ha una stabile organizzazione in Italia da cui effettua le prestazioni, si rende applicabile l’articolo 17, comma 2, Dpr 633/1972, in base al quale: “Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti”.
 
Ne consegue che gli adempimenti relativi a fatturazione e registrazione delle operazioni in oggetto sono a carico delle scuderie automobilistiche professionistiche italiane (committenti soggetti passivi stabiliti in Italia).
Pertanto, la società istante, per le prestazioni descritte, non ha l’obbligo di nominare, ai fini Iva, un rappresentante fiscale in Italia ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, Dpr 633/1972 (vedi anche risoluzione 69/2017).
 

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