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Normativa e prassi

Professionisti e spese processuali. Il rimborso entra nel reddito

A deducibilità corrisponde tassabilità. La somma liquidata dal giudice è perciò assoggettabile a ritenuta

Le spese processuali sostenute da un professionista che agisce giudizialmente per danni da inadempimento contrattuale sono deducibili in quanto inerenti alla sua attività. Di conseguenza, il rimborso delle stesse rientra nel reddito di lavoro autonomo e, se erogato da un soggetto a ciò obbligato, sconta la ritenuta d'acconto.
Il chiarimento è arrivato con la risoluzione n. 106/E del 13 ottobre.

L'intervento dell'Agenzia delle Entrate fa seguito a una querelle sorta fra una Spa e un notaio suo cliente, con quest'ultimo uscito vittorioso da un contenzioso civile da lui stesso promosso. Il disaccordo fra le parti è continuato dal momento che la società, quale sostituto d'imposta, ha applicato la ritenuta d'acconto sull'intero importo liquidato in sentenza dal giudice a favore del professionista e, cioè, sia sulla somma disposta a titolo di "mancati guadagni professionali" sia sulla parte relativa alle spese processuali (spese, diritti e onorari).

Se nessun dubbio v'era a proposito dell'assoggettamento a ritenuta della parte relativa al risarcimento del danno vero e proprio, da inquadrare come reddito di lavoro autonomo (per l'articolo 6 del Tuir "I proventi conseguiti in sostituzione di redditi … e le indennità conseguite, anche … a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi … costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti"), la risoluzione ha attratto nello stesso anche il rimborso delle spese processuali. Un'attrazione diretta conseguenza dell'inerenza all'attività professionale - e, quindi, della deducibilità - delle stesse. Deducibilità a cui, per simmetria, non può che corrispondere tassabilità.

E se il notaio non aveva effettivamente dedotto a suo tempo le spese processuali sostenute? La risoluzione dà risposta anche ciò, indicando nella dichiarazione integrativa o nell'istanza di rimborso le strade per il recupero della maggiore imposta versata.

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