Promozione welfare di comunità,
le regole per assegnare il bonus
Il credito spettante a ciascuna fondazione sarà comunicato da un provvedimento dell’Agenzia, secondo l’ordine di presentazione delle delibere e nel limite delle risorse disponibili
Sono contenute nel decreto 29 novembre 2018 del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2019.
Il credito d’imposta spetta nella misura del 65% delle erogazioni effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Rilevano le delibere d’impegno a effettuare le erogazioni assunte negli anni 2018-2020, recanti l’indicazione degli enti beneficiari e dei relativi importi assegnati per ogni progetto, con l’esclusione di quelle che hanno come destinatari enti promossi o partecipati dalla fondazione o per i quali la stessa concorre a esprimere gli organi di indirizzo, amministrazione o controllo.
Per acquisire il diritto al bonus, le fondazioni, entro il 30 settembre di ciascun anno, devono comunicare all’Associazione di fondazioni e di casse di risparmio Spa (Acri) le delibere d’impegno, riportanti la data, i beneficiari, gli importi assegnati e l’ambito di intervento dei progetti finanziati.
L’Acri, entro il 31 ottobre, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle fondazioni finanziatrici per le quali è stata riscontrata la corretta delibera d’impegno, con relativi codici fiscali e importi.
L’Agenzia delle entrate, nei successivi trenta giorni, in base all’ordine cronologico di presentazione delle delibere e nel limite delle risorse annue disponibili, comunica con proprio provvedimento l’ammontare del credito spettante a ciascuna fondazione.
A seguito della comunicazione, le fondazioni versano le somme indicate nelle delibere, nei termini e alle condizioni lì stabilite, e trasmettono copia della relativa documentazione bancaria ad Acri. Questa, a sua volta, inoltra all’Agenzia delle entrate l’elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni, con i relativi importi, per consentire la fruizione del contributo.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è riconosciuto, tramite il codice tributo che sarà istituito da una successiva risoluzione delle Entrate. I relativi modelli F24 devono essere trasmessi attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Se l’importo del credito utilizzato risulta superiore all’ammontare concesso, anche tenendo conto di
precedenti fruizioni, l’F24 viene scartato; la circostanza è comunicata a chi ha trasmesso la delega di pagamento tramite ricevuta, consultabile sul sito dei servizi telematici.
Il credito d’imposta, al quale non si applicano i limiti di utilizzabilità (quello generale di 700mila euro e quello specifico di 250mila euro per i crediti da indicare nel quadro RU del modello Redditi), deve essere esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è riconosciuto e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi nei quali il credito è utilizzato.
In sede di prima applicazione, per l’attribuzione del bonus 2018, l’Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla ricezione dell’elenco – trasmesso dall’Acri – delle fondazioni finanziatrici per le quali è stata riscontrata la corretta delibera d’impegno, comunicherà, con proprio provvedimento, l’ammontare del bonus spettante a ciascuna fondazione. Questo sarà utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di adozione della delibera d’impegno, sempre che le somme indicate siano state effettivamente versate.