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Normativa e prassi

Proventi di apicoltura non tassati
se gli alveari sono meno di 20

I ricavi derivanti dall’attività svolta in un comune montano non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

immagine di arnie

L’Agenzia delle entrate conferma il regime di favore per un apicoltore amatoriale che conduce 19 alveari in un’area montana e vuole vendere il proprio miele a privati, in mercati e negozi. I guadagni prodotti non sono soggetti a tassazione, nella logica di promuovere l'apicoltura per la tutela della biodiversità e dell'ecosistema e di integrazione di reddito in zone di montagna. Questa la risposta n.  359 del 30 agosto 2019 al contribuente.

Il dubbio
Un contribuente, dipendente a tempo pieno presso la provincia autonoma di Bolzano e residente a Lana, Zollstrasse, nel suo tempo libero svolge l’attività di apicoltore, conducendo nell’anno 2018 un numero di alveari apri a 19, senza finalità economiche e commerciali. L’istante, che esegue il servizio di impollinazione, vuole confezionare e vendere il proprio miele a privati, su mercati e a negozi.
Il contribuente chiede all’Agenzia se può applicare la normativa prevista per apicoltori montani, non assoggettando a tassazione i proventi derivanti dalla sua attività amatoriale di apicoltore. In particolare, l’istante si riferisce all’articolo 1, comma 511 della legge n. 205/2017 che dispone: ‘Al fine di promuovere l'apicoltura quale strumento di tutela della biodiversità e dell'ecosistema e di integrazione di reddito nelle aree montane, i proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti nei comuni classificati montani non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche’.
           
La risposta
L’Agenzia, che già aveva fornito risposta all’istante in sede di precedente interpello, conferma le sue osservazioni e così conclude: nell’ipotesi in cui il contribuente abbia gestito per l’annualità 2018 solo 19 alveari, potrà beneficiare del regime di favore previsto dall’articolo 1, comma 511, della legge n. 205/2017 (Bilancio 2018), nel presupposto che l’attività sia svolta in comuni classificati montani e con meno di 20 alveari.

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