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Normativa e prassi

Per i proventi del fondo estero
l’esenzione è condizionata

È necessaria l'equivalenza ai fini fiscali a un Oicr italiano e a tal fine occorre la gestione collettiva del risparmio raccolto tra più investitori e l'autonomia delle scelte di gestione della società

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L'Agenzia delle entrate, con la risposta n. 162 del 30 marzo 2022, ha chiarito che il fondo di investimento estero, se non può essere equiparato a un organismo di investimento collettivo del risparmio italiano, non rientra tra i soggetti che possono beneficiare di agevolazioni e, pertanto, per i proventi corrisposti da un fondo immobiliare italiano al fondo estero, non trova applicazione alcun regime di esenzione.

Una società di gestione del risparmio estera gestisce un fondo di investimento, che detiene il 10% delle quote di un fondo immobiliare italiano, di tipo chiuso.
Il fondo è istituto nella forma di fond de placement contractuel: sotto il profilo regolamentare, è un fondo di investimento di diritto estero, privo di personalità giuridica e destinato ad investitori qualificati; per quanto concerne il profilo tributario, il fondo è fiscalmente trasparente, con la conseguenza che i redditi dallo stesso conseguiti sono imputati direttamente agli investitori, proporzionalmente alla rispettiva quota di partecipazione e a prescindere dall'effettiva distribuzione. Il fondo è direttamente e interamente posseduto da un pension fund, un fondo pensione estero.
Ciò posto, l'istante chiede chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione diretta del fondo nel fondo immobiliare italiano e, in particolare, prospettando una risposta positiva, domanda se i proventi corrisposti dal fondo immobiliare italiano al fondo siano da considerare esenti da ritenuta ai sensi dell'articolo 7, comma 3, Dl 351/2001.

La risposta dell'Agenzia
L'Agenzia premette che l'articolo 1, comma 1, lettera j) Dlgs n. 58/1998 definisce il fondo comune di investimento “l'Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore”.
La successiva lettera k) definisce l'Oicr (organismo di investimento collettivo del risparmio) come “l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori, a valere sul patrimonio dell'Oicr, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata.
Tale definizione – prosegue l'Agenzia –pone in evidenza, quali caratteristiche imprescindibili, la funzione economica dell'Oicr, ossia la gestione collettiva del risparmio raccolto tra una pluralità di investitori e l'autonomia delle scelte di gestione della società di gestione rispetto all'influenza dei partecipanti.
Riguardo al requisito della pluralità degli investitori, la prassi dell'Agenzia ha già chiarito che un fondo, per essere tale, necessita, appunto, di una pluralità di sottoscrittori, a meno che l'unico detentore non rappresenti una pluralità di interessi, così da raffigurare una gestione collettiva (cfr risoluzione n. 137/2005).
L'elemento dell'autonomia, infatti, è riferito al rapporto che intercorre tra partecipanti al fondo e soggetto gestore e costituisce il principio in base al quale i partecipanti non possono disporre di poteri diretti connessi alla gestione del fondo e delle attività in portafoglio dello stesso.
Quanto alla politica di investimento, continua l'Agenzia, essa è parte essenziale e imprescindibile del regolamento del fondo ed è, quindi, necessariamente predeterminata all'esecuzione degli investimenti stessi.
In questo senso, in numerosi documenti di prassi è stato chiarito che i fondi pensione e gli Oicr esteri sono quei soggetti che, secondo la normativa vigente nello Stato estero in cui sono istituiti, presentano i requisiti sostanziali nonché le stesse finalità di investimento dei fondi e degli organismi italiani, prescindendo dalla loro forma giuridica e ancorché siano privi di una soggettività tributaria, a condizione che sussista una forma di vigilanza sul fondo o organismo ovvero sul soggetto incaricato della gestione dello stesso (cfr circolare 2/2012).

Il regime fiscale degli Oicr
Per quanto concerne il regime fiscale a cui fare riferimento, spiega l'Agenzia, l'articolo 7, comma 3 Dl 351/2001, ha previsto che “la ritenuta non si applica sui proventi percepiti da fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, sempreché istituiti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis” Tuir “nonché su quelli percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
Si ricorda, inoltre, che l'articolo 10, Dlgs n. 147/2015 – che ha abrogato l'articolo 168-bis Tuir – al comma 5 prevede che quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento alla lista di Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 168-bis richiamato, il riferimento si intende ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c) Dlgs 239/1996: si deve, quindi, fare riferimento all'elenco dei Paesi e territori contenuto nel Dm 4 settembre 1996 e successive modifiche e integrazioni (white list). Tra l'altro, con riferimento ai fondi pensione e agli Oicr esteri, è stato chiarito dalla prassi che debba farsi riferimento alla normativa vigente nello Stato estero in cui sono istituiti (cfr circolare 11/2011).

In sostanza, l'esenzione è applicabile a quegli organismi di diritto estero che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, presentino le stesse finalità di investimento dei fondi pensione e degli Oicr italiani.
Ecco che, per valutare l'equivalenza a fini fiscali del fondo a un Oicr di diritto italiano, è necessario verificare, in capo allo stesso, la sussistenza dei requisiti che caratterizzano un fondo di investimento collettivo del risparmio di diritto italiano vale a dire, la gestione collettiva del risparmio raccolto tra una pluralità di investitori e l'autonomia delle scelte di gestione della società di gestione rispetto all'influenza dei partecipanti. Nella circolare n. 2/2012, è stato chiarito che la definizione di Oicr contenuta nel Tuf, in linea con il quadro normativo europeo, pone in evidenza, quali caratteristiche imprescindibili, la funzione economica del fondo, ossia la gestione collettiva del risparmio raccolto tra una pluralità di investitori, e l'autonomia delle scelte di gestione della società di gestione del risparmio rispetto all'influenza dei partecipanti.
Nel caso in esme, il dubbio riguarda la possibilità che il fondo, pur essendo gestito da un soggetto sottoposto a vigilanza, non agisca in totale autonomia rispetto al fondo pensione estero, in quanto lo stesso è asset manager delegato rispetto a tre portafogli all'interno di un comparto del fondo: la descritta circostanza, secondo l'Agenzia, non assicura la condizione della totale autonomia delle scelte di gestione da parte della società di gestione rispetto all'influenza del pension fund partecipante.
In definitiva, nell'ipotesi prospettata con l'istanza, il fondo, non potendo essere equiparato a un Oicr italiano, non rientra tra i soggetti di cui al citato articolo 7, comma 3 Dl 351/2001, pertanto, per i proventi corrisposti dal fondo immobiliare italiano al fondo de quo non trova applicazione il regime di esenzione previsto dalla norma da ultimo citata.

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