Con il documento di prassi, l'agenzia delle Entrate ha "descritto", in un quadro d'insieme, il trattamento tributario da riservare, ai fini dell'imposta di registro, alle ordinanze di accoglimento o di rigetto pronunciate nell'ambito dei procedimenti cautelari (articoli 669 e seguenti e 700 e seguenti del Cpc), la cui disciplina è stata innovata a opera del decreto legge "competitività" (Dl n. 35/2005).
Prima del citato intervento normativo, l'assenza del carattere definitorio degli atti in questione comportava la loro esclusione dalla tassazione, prevista non per tutti i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ma solo per quelli "…in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio…anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili…".
Come, chiarito con il documento di prassi in esame, "anteriormente alla predetta riforma i provvedimenti cautelari si caratterizzavano per la loro provvisorietà e strumentalità:
- provvisorietà, in quanto la misura cautelare era inidonea a dettare la disciplina definitiva del rapporto giuridico controverso ed era necessariamente destinata ad essere assorbita nella sentenza di merito che definiva il giudizio;
- strumentalità, in quanto il provvedimento aveva lo scopo esclusivo di assicurare gli effetti di una sentenza futura".
Con l'entrata in vigore del Dl n. 35/2005, i provvedimenti di urgenza, gli altri provvedimenti cautelari che anticipano gli effetti della sentenza di merito previsti dal codice civile o da leggi speciali, e i provvedimenti emessi a seguito di denuncia di nuova opera o di danno temuto, non rispondono più a una funzione esclusivamente strumentale rispetto al processo di cognizione, in quanto non perdono efficacia nel caso di mancata attivazione o di estinzione del procedimento di merito. Sono, cioè, atti idonei a incidere sulla controversia al pari di una sentenza, anticipandone in tutto o in parte i contenuti e, in quanto tali, da sottoporre alla formalità della registrazione in termine fisso. L'imposta è dovuta in misura proporzionale o fissa a seconda delle fattispecie riportate nell'articolo 8 della Tariffa allegata al Testo unico del registro (Dpr n. 131/1986).
I principi fin qui esposti non si estendono, chiaramente, ai provvedimenti cautelari non anticipatori, privi di natura definitoria, strumentali rispetto al giudizio di merito. Tra questi il sequestro conservativo e quello giudiziario.