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Normativa e prassi

Pubblicità per associazioni sportive,
il codice per la fruizione del bonus

Dovrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia, pena lo scarto

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Istituito il codice tributo “6954” per il credito d'imposta pari al 50% degli investimenti pubblicitari effettuati in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche, introdotto dall’articolo 81 del Dl n. 104/2020. A stabilirlo l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 69 del 10 dicembre 2021.
Le modalità attuative del bonus, fra cui l’utilizzo in compensazione con F24 e il rispetto del tetto massimo stabilito dal Dipartimento per lo sport, sono state definite con Dpr n. 196/2020.
Per consentire la fruizione del credito d’imposta la risoluzione di oggi istituisce il codice tributo “6954” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE – articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”.
In sede di compilazione il neo codice è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, o in caso di riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
Il bonus spettante è disponibile nel cassetto fiscale cliccando su “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”.
 

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