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Normativa e prassi

Punti premio concorsi fedeltà,
cessione tra partner esente Iva

I “bollini” trasferiti da un’azienda all’altra, per essere successivamente assegnati ai clienti non si possono considerare, infatti, come titoli rappresentativi di merci

punti premio
La cessione dei punti premio tra società partner non sconta l’Iva ma l’imposta sostitutiva del 20%. Con  la risoluzione 101/E del 26 novembre, l’Agenzia delle Entrate chiarisce il corretto trattamento fiscale da applicare al trasferimento dei “bollini”, nel caso in cui il cliente richieda come premio, non un  bene, ma i punti di un altro concorso.

La questione, dunque, scaturisce dall’eventualità che il cliente, sulla base dei punti accumulati, opti per l’acquisizione dei bollini di altre manifestazioni a premio. Per tale ipotesi, le società prevedono, su base contrattuale, la possibilità di scambiarsi i punti a fronte di un corrispettivo.

L’Agenzia precisa, in primo luogo, che tali punti costituiscono un vero e proprio premio presente nel catalogo. Quindi, il corrispettivo percepito dal cedente è esente dall’Iva e l’acquirente è tenuto al versamento dell’imposta sostitutiva del 20%, ai sensi dell’articolo 19, comma 8, legge 449/1997.

Il chiarimento trova riscontro anche nella circolare 89/E del 24 marzo 1998, in cui veniva precisato che tra le operazioni non imponibili, che scontano l’imposta sostitutiva del 20%, devono essere comprese “anche quelle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi che per un qualunque motivo non sono state assoggettate all’imposta sul valore aggiunto e quindi anche quelle non rilevanti o esenti”.

Di conseguenza, essendo l’acquisto dei punti un’operazione esente da Iva, la società partner che acquista i punti dovrà corrispondere l’imposta sostitutiva del 20 per cento.
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