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Normativa e prassi

Quest'anno ottava candelina per l'Ipt

Aspetti generali dell'imposta provinciale di trascrizione

Automobili in fila
L'imposta provinciale di trascrizione (Ipt) è entrata in vigore il 1° gennaio 1999 in sostituzione dell'imposta erariale di trascrizione (Iet) e della relativa addizionale provinciale (Apiet). L'articolo 56 del Dlgs n. 446/97 costituisce il primo esempio di federalismo fiscale, attribuendo direttamente alle Province la facoltà di istituire l'imposta provinciale di trascrizione. Ovviamente la norma statale definisce l'individuazione e la definizione della base imponibile, dei soggetti passivi, dell'aliquota massima del tributo e dei soggetti esenti, che nel caso proprio dell'Ipt hanno dato e ancora continuano a dare non pochi problemi applicativi.
Sarà stata la portata innovativa, quasi dirompente, del decreto n. 446/97, come pure il riordino delle imposte locali e il varo della "contestatissima" Irap (oggetto di lunghi contenziosi finiti di recente dinanzi alla Corte di giustizia europea); fatto sta però che sull'Ipt non si è mai acceso l'interesse dei contribuenti, nonostante sia un'imposta di non poco conto.

Da fonte Aci, le formalità soggette a Ipt, ossia il numero totale di volte che si è pagata l'imposta sui passaggi degli autoveicoli, negli anni 2005 e 2006 a livello nazionale ammonta rispettivamente a 15.866.436 e a 15.494.171, per un gettito complessivo lordo pari a 1.183.713.601 di euro nel 2005 e 1.267.374.456 di euro nel 2006, con un trend in crescita per il 2007. Sempre per dare la dimensione, non trascurabile, del fenomeno, nella sola Provincia di Napoli nel 2006 a fronte di 277.655 operazioni (in media circa mille per ogni giorno lavorativo), si è avuto un gettito di 46.788.769 di euro, che rappresenta la seconda entrata corrente dell'ente dopo l'imposta sulla responsabilità civile, anch'essa destinata alle Province.

Applicazione e determinazione dell'Ipt
Altra caratteristica dell'Ipt, insieme all'imposta sulla "RC auto", è il suo aspetto surrettizio. Molti contribuenti ignorano che all'acquisto di un'autovettura, nuova o usata, versano alla propria Provincia di residenza un'imposta che mediamente supera i 200 euro. Sono anzi portati a credere, a causa della pubblicità ("prezzo Ipt esclusa!"), che si tratti di un accessorio o di un balzello statale.

Nessun vincolo di correlazione esiste tra l'Ipt e le funzioni di viabilità assegnate alle Province, mancando del tutto il collegamento tra prelievo e beneficio connesso alle funzioni esercitate, non si è in grado di rapportare il livello del prelievo al grado di servizio offerto. Per cui accade in molte realtà che il gettito derivato dall'Ipt sia di gran lunga maggiore dell'importo annualmente destinato alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade provinciali, inteso sia come canone che come rata di mutui accesi per effettuare investimenti in tal senso.

L'Ipt colpisce principalmente, come detto, tutte le formalità presentate al Pra per la "trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli", ed è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta della formalità(1). Il fatto che il momento impositivo sia individuato all'atto della presentazione, così come avviene per l'imposta di Registro, ha fatto sorgere dei dubbi circa il momento in cui debba essere considerata estinta l'obbligazione tributaria. Se, cioè, il presupposto d'imposta sia la mera richiesta della formalità, ovvero se il presupposto d'imposta sia la richiesta di esecuzione della formalità, con focus sulla finalità.

Nel primo caso, con riferimento all'attività di rimborso, dovrà ritenersi sussistente il diritto della Provincia a riscuotere il tributo anche in presenza di formalità presentate a Pra incompetente, oltre che di formalità presentate, respinte e mai più ripresentate. Ne consegue che le relative istanze di rimborso non potranno essere accolte.
Nel secondo caso, invece, dovrà ritenersi che in presenza di formalità presentate a Pra incompetente, ovvero di formalità presentate, respinte e mai più ripresentate, ma anche nel caso di formalità a fronte delle quali il pagamento dell'imposta è stato erroneamente duplicato causa procedura Rid o errore materiale di digitazione da parte del richiedente, il presupposto oggettivo d'imposta sarà insussistente. Ne consegue che le relative istanze di rimborso dovranno essere automaticamente accolte.

L'orientamento espresso dal ministero dell'Economia e delle Finanze sembra essere quello di coordinare il momento della richiesta con quello dell'esecuzione della formalità.

La disciplina civilistica, sul divieto di rifiutare gli atti del proprio ufficio chiarisce che il conservatore non può non eseguire le formalità richieste, se non in presenza di precisi vizi formali o procedurali(2) implicanti la possibile ricusazione. Ne consegue che le formalità non ricusate per vizi formali o procedurali sono sempre eseguite (è evidente il raccordo, presente nella disciplina civilistica, tra la fase formale della richiesta e quella sostanziale della esecuzione). Nel merito dell'attività di rimborso del tributo si riscontra che:

 

  1. per le formalità presentate, respinte e mai più ripresentate (che rappresentano, evidentemente, uno dei casi in cui il conservatore può ricusare di ricevere le formalità) è insussistente il presupposto impositivo dell'esecuzione
  2. parimenti accadrà per le formalità presentate a Pra incompetente (che dovranno essere ricusate in quanto il conservatore non potrà materialmente dare esecuzione alla formalità per ovvie questioni di incompetenza)
  3. per le formalità a fronte delle quali il pagamento dell'imposta è stato oggetto di duplicazione causa procedura Rid o altro errore materiale imputabile al richiedente, in considerazione del verificarsi del presupposto impositivo in relazione a uno soltanto dei versamenti eseguiti, dovrà ritenersi non dovuto per carenza di presupposto impositivo il versamento duplicato.

Se è possibile escludere il caso sub (1), che individua il presupposto oggettivo d'imposta nella mera richiesta della formalità, per tutte le formalità per cui non sussiste trascrizione, iscrizione ovvero annotazione presso il Pra è evidente che le somme versate dal richiedente all'Aci a titolo Ipt sono da ritenersi non dovute per insussistenza del presupposto oggettivo d'imposta.

In presenza di questione rilevante in ordine alla legittimità dell'imposizione, appare evidente che non sussiste alcuna valutazione discrezionale da compiersi a opera della Provincia.

La determinazione della tariffa, stabilita annualmente con delibera di Giunta(3), è fissata dal decreto del ministero delle Finanze n. 435 del 27/11/98; ciascuna Amministrazione provinciale ha la facoltà di aumentare gli importi Ipt fino alla misura massima del 30 per cento(4). Dalla tabella riportata sul sito dell'Aci risulta che alla data del 31 maggio 2007 solo 6 province, tra cui Aosta, Bolzano, Trento, Brescia e Napoli non avevano deliberato alcun aumento tariffario; mentre oltre il 90 per cento delle province italiane aveva già deliberato l'incremento tariffario nella misura del 20 per cento, e all'incirca un 30 per cento aveva optato per incrementi della tariffa fino alla soglia massima.

Il comma 169 della Finanziaria 2007 ricorda innanzitutto due principi da ritenersi già assodati:

  • gli enti possono deliberare le tariffe dei tributi entro i termini previsti da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione
  • qualora deliberate, entro i suddetti termini, oltre il 1° gennaio dell'anno di riferimento, hanno comunque efficacia a partire da tale data.

La novità di rilievo è invece rappresentata dall'ultimo periodo del comma, ove viene previsto che, in caso di mancata approvazione, nei termini indicati, delle aliquote, le stesse si intendono prorogate di anno in anno.

Si pone il problema della retroattività delle tariffe deliberate nel corso dell'esercizio, a seguito di proroga del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione, e del recupero coattivo delle differenze tariffarie nei confronti dei soggetti che hanno nel frattempo versato la vecchia aliquota. In base al citato comma 169, articolo 1, della Finanziaria 2007, e alla nota del Mef del 17 luglio 2007(5), le nuove tariffe sono efficaci dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e non dalla notifica al Pra (articolo 56, comma 3, Dlgs n. 446/1997).

L'Aci, in quanto affidataria del Pra e concessionaria per l'Ipt è tenuta al recupero coattivo della differenza d'aliquota, ove deliberata in aumento. Occorre tenere conto anche del limite regolamentare, stabilito ai sensi del comma 168(6) della Finanziaria 2007 e, nel caso in cui l'ente non abbia fissato un importo diverso, il recupero non si opera per importi inferiori a 12 euro.

Esenzioni e agevolazioni
Diverse disposizioni di legge stabiliscono casi di esenzione dall'Ipt, che possono catalogarsi in tre distinti filoni:

  1. a favore dei disabili
  2. per le cessioni di veicoli usati a favore di contribuenti che ne fanno commercio
  3. per le associazioni di volontariato che acquistano, ereditano o ricevono in donazione veicoli.

Sono inoltre esenti le formalità riguardanti i motocicli, a eccezione di quelli d'epoca.

Dove il legislatore è intervenuto più volte, è sulle esenzioni per invalidità. L'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, parla di esenzione per "gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione", mentre nel comma 37, articolo 1, della Finanziaria 2007, si parla di "soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie". Le due dizioni dovrebbero essere uniformate al fine di non avere dubbi interpretativi. Il tutto permetterebbe un'omogeneità di analisi fra i diversi tributi inerenti i veicoli (Ipt, bollo auto regionale, Iva, eccetera.) e una maggiore facilità di lettura dei referti sintetici delle Commissioni sanitarie delle Asl che trattano in modo specifico la legge 104/1992 e non contemplano la grave limitazione della capacita di deambulazione.

Occorre considerare che la legge non applica lo stesso trattamento ai disabili sensoriali(7). A quest'ultimi, anche al fine di evitare un'illogica disparità di trattamento, in molte Province è stata prevista un'agevolazione che "rasenta" l'esenzione vera e propria, eludendo a fin di bene la previsione normativa.

Forse con l'intenzione di risolvere definitivamente la questione, il legislatore ha introdotto con la Finanziaria 2007 il comma 36 secondo il quale le agevolazioni tributarie e di altra natura, relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti portatori di handicap, con ridotte o impedite capacità motorie, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti.


NOTE:
1) La risoluzione del ministero delle Finanze n. 2/2001 chiarisce l'adeguata lettura da attribuire alla norma: "L'unico presupposto per l'applicazione dell'IPT deve essere individuato nella richiesta al P.R.A. di esecuzione delle formalità".

2) Nota in carattere non intelligibile, mancanza dei requisiti dei titoli oggetto della formalità, incompletezza delle note o mancato rispetto delle modalità procedurali.

3) Deliberazioni tariffarie - comma 169 legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007):
"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

4) Aumento del limite entro il quale è possibile aumentare l'imposta provinciale di trascrizione- Comma 154, articolo 1, Finanziaria 2007:
"All'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, la parola: "venti" è sostituita dalla seguente: "trenta"".

5) Ministero dell'Economia e Finanze - dipartimento per le Politiche fiscali - ufficio Federalismo fiscale area I - reparto VI - Prot. n. 20957/2007/UFF del 17 luglio 2007.

6) Importi minimi - comma 168, articolo 1, Finanziaria 2007:
"Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002".

7) Vedasi anche la circolare dell'agenzia delle Entrate, n. 72/E del 30/7/2001, avente a oggetto "Ulteriori chiarimenti in materia di agevolazioni fiscali per l'acquisto di veicoli da parte di soggetti non vedenti e sordomuti".

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