Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

Quota acquisita a un minor valore?
È rinuncia parziale al credito

Non rileva il fatto che la società abbia ottenuto la partecipazione da una procedura fallimentare, ma la circostanza che il prezzo determinato era più basso del suo valore nominale

immagine generica

Una società che acquista una partecipazione a un valore nominale inferiore a quello iscritto in bilancio è tenuta a effettuare in sede di dichiarazione dei redditi una variazione fiscale in aumento  per la parte che eccede il valore del credito rinunciato, a nulla rilevando che il prezzo  è stato fissato dalla procedura concorsuale. E’ in sintesi la risposta n. 530 del 17 dicembre 2019 dell’Agenzia all’interpello di una società che chiedeva il corretto trattamento fiscale a seguito dell’acquisto di una partecipazione in una srl, nell’ambito di un fallimento.
 
A seguito del fallimento della controllante Beta, l’intera attività di Alfa, come quella dell’istante, una società appartenente al gruppo Alfa, si ferma mancando le direttive della capogruppo. Beta vantava nei confronti dell’istante un credito finanziario. A due anni dal fallimento una terza società acquista dalla procedura fallimentare di Beta, con contratto di compravendita in forma di atto pubblico, la partecipazione nella società Gamma Srl. Tale acquisto avviene per un valore inferiore a quello nominale iscritto in bilancio e il nuovo creditore rileva il credito per il valore di acquisto, senza iscrivere le sopravvenienze passive derivanti dal minor valore del credito.
 
L’istante ha dichiarato che “Con la firma dell'atto di compravendita è risultata evidente l'intenzione di accettazione di un pagamento inferiore rispetto al valore nominale. La formalizzazione della rinuncia al credito, con autodichiarazione o con verbale di assemblea, verrà effettuata nel momento dell'effettivo pagamento di quanto concordato”.
 
Secondo l’istante, nel caso in esame non si configura una vera e propria rinuncia al credito da parte del socio, in quanto il minor valore fiscalmente riconosciuto del credito è fissato dal prezzo di acquisto che ha pagato la controllante al fallimento di Beta, prezzo fissato direttamente dalla procedura concorsuale. Ritiene quindi che le disposizioni sulla rinuncia al credito del socio previste dall’articolo 88, comma 4-bis del Tuir, non si debbano applicare a tale fattispecie. La differenza derivante dall'iscrizione a bilancio del minor valore fiscale del credito costituirà per l’istante (debitore) una riserva di patrimonio, diretta al miglioramento della situazione patrimoniale della società.
 
L’Agenzia delle entrate è di diverso parere. Nel formulare la risposta, infatti, ritiene che ai fini della disciplina sulla rinuncia al credito non assume rilevanza il fatto che il credito stesso sia stato acquistato da una procedura fallimentare, essendo importante solo la circostanza di un’acquisizione volontaria del credito a un prezzo inferiore al suo valore nominale. La relazione al Dlgs n. 147/2015, a commento dell’articolo 13, chiarisce che “la rinuncia dei soci ai crediti è considerata sopravvenienza attiva solo per la parte che eccede il relativo valore fiscale”.
Come riferito dall’istante, il socio provvederà alla formale rinuncia parziale al credito “al momento dell’effettivo pagamento di quanto concordato”.
 
Secondo l’Agenzia, invece, la fattispecie rappresentata rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 88, comma 4-bis del Tuir: la formalizzazione della rinuncia comporterà ai fini contabili un incremento del patrimonio netto, ai fini fiscali una variazione fiscale in aumento per la parte che eccede il valore fiscale del credito rinunciato, da effettuare in sede di dichiarazione dei redditi.
 
Riguardo alla posizione del socio creditore, infine, l’Agenzia ricorda che “la rinuncia dei soci ai crediti non è ammessa in deduzione nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia” come indicato nella relazione al Dlgs n. 147/2015.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/quota-acquisita-minor-valore-e-rinuncia-parziale-al-credito