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Normativa e prassi

Raccolta di giocate con Iva piena
se all’“insaputa” del concessionario

L’applicazione del regime di favore è circoscritta ai rapporti contrattuali in cui una delle parti deve essere necessariamente chi riceve il mandato dall’amministrazione statale

10 e lotto

Niente esenzione Iva sulle prestazioni di raccolta delle giocate “lecite” (lotto, lotterie nazionali, giochi di abilità e concorsi pronostici riservati allo Stato…) effettuate mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento dalla società che ha un rapporto esclusivo con il gestore, senza alcun contatto diretto con il concessionario dello Stato. Così risponde l’Agenzia delle entrate all’istanza d’interpello n. 226/2019.
 
Quesito
L’istante effettua, tramite l’attività di “scassettamento”, la raccolta delle somme di denaro giocate attraverso gli apparecchi in argomento per conto di un gestore/committente che opera sulla base di un mandato senza rappresentanza e, quindi, per conto del concessionario autorizzato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Considerato che il gestore degli apparecchi, per il servizio reso, emette fattura al concessionario in esenzione da Iva, la società istante chiede di poter usufruire dello stesso trattamento per il suo rapporto di collaborazione con il gestore/committente. Alla base della richiesta il regime di favore contenuto nell’articolo 10, primo comma, n. 6), del Dpr n. 633/1972.
  
Risposta
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 226/2019, dopo aver combinato le norme utili a sciogliere la questione, vale a dire l’articolo 10 del decreto Iva e il comma 497 dell’articolo 1 della Finanziaria per il 2005, il quale prevede “l'esenzione di cui all’articolo 10 … si applica alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, anche relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa”, trova la soluzione anche in riferimento a un proprio documento di prassi, la circolare n. 21/2005. In quella occasione, infatti, la conclusione era che l’esenzione dall’imposta è circoscritta ai rapporti contrattuali in cui una delle parti deve essere necessariamente il concessionario del gioco, condizione che non si riscontra nel caso prospettato. Di conseguenza, l’ambito applicativo dell’esenzione riguarda i rapporti concessionario-esercente e concessionario-gestore, entrambi soggetti che provvedono per incarico del concessionario alla raccolta delle giocate incassate.
Dall’esame della documentazione presentata, infatti, non esiste alcun tipo di legame diretto tra concessionario e istante. La società, in pratica, realizza una prestazione di servizi in favore del gestore/committente, che a sua volta opera per conto del concessionario ma in nome proprio, mentre il concessionario non interviene in alcun modo nel rapporto instauratosi tra le anzidette parti. L’Agenzia ricorda che sono assoggettati ad Iva con aliquota ordinaria i corrispettivi delle attività svolte nell’ambito dei rapporti instaurati fra soggetti diversi, quali quello tra esercente e gestore perché hanno ad oggetto prestazioni diverse da quelle di raccolta delle giocate rese al concessionario.

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