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Normativa e prassi

Radiotaxi a tecnologia avanzata
con aliquota Iva ridottissima

L’Agenzia riconosce la totale sovrapponibilità del servizio effettuato per mezzo di comunicazioni analogiche, con quello attuale caratterizzato da funzionalità digitali

radiotaxi
L’aliquota Iva ridotta del 4% è applicabile alle prestazioni di servizio di radiotaxi rese mediante tecnologia Gprs/Gsm, in quanto riconducibili – sotto il profilo tecnico – alle prestazioni di radiodiffusioni circolari relative al servizio di trasporto pubblico o di noleggio da rimessa che già fruiscono della predetta aliquota Iva super ridotta.
 
Il chiarimento, arrivato con la risoluzione 50/E dell’12 luglio, riguarda l’ambito oggettivo di applicazione dell’aliquota Iva minima, già prevista per i servizi radiotaxi “tradizionali”, ai sensi del combinato disposto del n. 36, tabella A, parte seconda, allegata al Dpr 633/1972, e dell’articolo 5, comma 2, del Dl 70/1988.
La necessità della precisazione deriva dalla circostanza che, negli ultimi tempi, i servizi di radiotaxi più evoluti si sono dotati di un software che utilizza la tecnologia Gprs/Gsm. In questo modo, la centrale radiotaxi (che riesce a individuare tramite Gps la posizione dei vari taxisti) manda una comunicazione al taxista più prossimo al servizio.
 
Detto ciò, anche se dalla lettura delle norme sull’argomento l’applicazione dell'aliquota Iva del 4% deve intendersi limitata alle sole prestazioni di servizio di radiotaxi rese mediante radiodiffusioni circolari e, inoltre, anche se le norme agevolative, in genere, vanno interpretate in senso restrittivo, in quanto disposizioni di carattere speciale, in questo caso non è così.
L’aliquota Iva super ridotta, dunque, si applica pure ai servizi radiotaxi resi mediante i più moderni sistemi, basati su meccanismi hardware-software in uso presso le centrali radiotaxi, operanti in diretta e continua comunicazione via Gprs con gli apparecchi installati sui singoli veicoli degli operatori del servizio di trasporto pubblico.
 
L’interpretazione dell’Agenzia trova fondamento nel parere fornito dal ministero dello Sviluppo Economico – ufficio Legislativo – con il quale è stata riconosciuta la totale sovrapponibilità del servizio di radiotaxi effettuato, nel passato, per mezzo di strumenti e tecniche di comunicazione analogiche, con quello effettuato oggi attraverso le potenziate funzionalità messe a disposizione dalle tecnologie digitali.
Tecnologie che hanno consentito di perfezionare, velocizzare, rendere più affidabili e riservate le comunicazioni via radio, risparmiando risorse di banda e costi, preservando gli aspetti di "circolarità" delle comunicazioni richiesti, ai fini Iva, per l’applicazione dell’aliquota Iva super ridotta.
 
Infine, resta da dire che l’applicabilità dell’aliquota Iva del 4% ai servizi di radiotaxi resi mediante le nuove tecnologie Gprs/Gsm, rientra tra le fattispecie ammesse in deroga alla normativa dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 110 della direttiva 2006/112, in quanto aliquote che gli Stati membri già applicavano al 1° gennaio 1991, purché conformi alla legislazione comunitaria e adottate per ragioni di interesse sociale ben definite e a favore dei consumatori finali.
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