Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

Ramo vita: rilevanza ridotta per variazione riserve obbligatorie

Gli effetti della nuova disposizione, sia pur nella misura del 50%, già sul secondo acconto Ires per il 2010

L'articolo 13 del decreto legge 78/2010 ha introdotto una modifica alla disciplina di determinazione del reddito imponibile delle società d'assicurazione che operano nel ramo vita. Per effetto di tale modifica, la variazione delle riserve tecniche obbligatorie non concorre più integralmente alla formazione del reddito ma nella misura corrispondente al rapporto tra i ricavi e proventi d'esercizio imponibili e tutti i ricavi e proventi, compresi quindi anche quelli non imponibili o esenti. Tale rapporto, in ogni caso, rileva in misura non inferiore al 95% e non superiore al 98,5 per cento.

Le società di assicurazione che operano nel ramo vita hanno l'obbligo di costituire le riserve tecniche, tra le quali le riserve matematiche, per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati. La variazione delle predette riserve, calcolata come differenza tra l'ammontare delle riserve di fine esercizio e quello di inizio, assume rilevanza sia da un punto di vista contabile che fiscale.
In particolare, contabilmente, tale variazione:
  • se positiva, concorre negativamente a formare il reddito
  • se negativa, concorre positivamente a formare il reddito.

Fiscalmente, invece, la disciplina è contenuta nell'articolo 111 del Tuir che, prima dell'entrata in vigore delle modifiche in esame, prevedeva l'integrale rilevanza al reddito imponibile della variazione positiva o negativa delle riserve.
Come evidenziato, le novità introdotte dall'articolo 13 hanno previsto che la variazione in esame concorra al reddito in misura parziale, sulla base di un rapporto tra ricavi imponibili e tutti i ricavi d'esercizio che, comunque, deve rilevare in misura non inferiore al 95% e non superiore al 98,5 per cento.

Nella circolare n. 60 del 23 dicembre, l'Agenzia delle Entrate spiega che la norma in oggetto mira a un recupero forfettario di base imponibile, legato alla possibilità per le società d'assicurazioni di impiegare i ricavi percepiti anticipatamente in investimenti che danno luogo anche a proventi esenti.

Il documento chiarisce alcune modalità applicative della modifica e, in particolare:
  1. quali riserve siano oggetto della disposizione normativa
  2. quali ricavi devono essere utilizzati nella determinazione del rapporto
  3. se la norma si applichi anche nel caso in cui la variazione risulti negativa.

Con riferimento al primo punto, la circolare precisa che la disposizione normativa si applica alla variazione di tutte le riserve tecniche obbligatorie del ramo vita, classificata nella voce 6 del conto tecnico rami vita, fatta eccezione che per quelle relative alle polizze il cui rischio è sopportato dagli assicurati e quelle relative alla gestione dei fondi pensione (lettera d della voce 6). L'esclusione è dovuta al fatto che, in questi due casi, i proventi generati dai relativi investimenti non fruiscono del regime di non imponibilità di cui agli articoli 87 e 89 del Tuir e, pertanto, viene meno il presupposto per far concorrere la variazione delle relative riserve nella misura data dal rapporto tra ricavi e proventi imponibili e l'ammontare complessivo dei ricavi e proventi. Inoltre, la variazione deve essere assunta al netto delle quote a carico di riassicuratori, in quanto tali quote rilevano nella determinazione della variazione delle riserve della compagnia che le acquisisce in riassicurazione.

Con riguardo al secondo punto, la circolare chiarisce che al numeratore del rapporto devono essere inclusi tutti i ricavi imponibili e la parte imponibile dei ricavi parzialmente esenti o esclusi o la cui tassazione è stata rateizzata nel tempo; al denominatore, invece, oltre agli importi inseriti al numeratore devono essere aggiunti i ricavi (o le parti di ricavi) esclusi o esenti. Inoltre, per mantenere una coerenza con la variazione delle riserve cui va applicato il rapporto, devono essere considerati solo i ricavi relativi al ramo vita e da questi esclusi quelli relativi alle polizze il cui rischio è sopportato dagli assicurati e quelli derivanti dalla gestione dei fondi pensione.

Infine, con riguardo al terzo punto, la circolare indica che il rapporto ottenuto rappresenta la percentuale in cui deve concorrere al reddito imponibile la variazione delle riserve; pertanto, la stessa risulterà parzialmente deducibile quando positiva e parzialmente imponibile nel caso in cui si manifesti con segno negativo.

La nuova disposizione è entrata in vigore, se pur nella misura ridotta del 50%, già nell'anno 2010 nella determinazione del secondo acconto dell'imposta sul reddito delle società.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/ramo-vita-rilevanza-ridotta-variazione-riserve-obbligatorie