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Normativa e prassi

Rapporti finanziari: tempi e modi
per la comunicazione integrativa

Individuati i contenuti e il calendario per la trasmissione, da parte degli intermediari, delle informazioni contabili sui conti correnti, con il totale delle movimentazioni

lente e banconote
Definite, con provvedimento del direttore dell’Agenzia del 25 marzo, le modalità per la “comunicazione integrativa” all’Archivio dei rapporti finanziari. Il provvedimento fa seguito alle disposizioni normative che prevedono, a partire dal 1° gennaio 2012, l’obbligo per gli operatori finanziari di comunicare periodicamente all’Anagrafe tributaria le movimentazioni bancarie necessarie ai controlli fiscali, e ogni informazione relativa a tali rapporti (articolo 11, commi 2 e 3, Dl 201/2011).
 
Ambito oggettivo
Gli operatori finanziari dovranno trasmettere, con cadenza annuale, oltre ai dati identificativi, il saldo del rapporto dell’anno a cui si riferisce la comunicazione, distinto in saldo iniziale al 1° gennaio e saldo finale al 31 dicembre; il saldo iniziale alla data di apertura di ogni rapporto acceso durante l’anno e il saldo antecedente la data di chiusura per quelli estinti; infine, i dati degli importi totali delle movimentazioni bancarie distinte tra “dare e avere” per ogni tipologia di rapporto, conteggiati su base annua.
Il provvedimento precisa che le informazioni di dettaglio sul contenuto del rapporto finanziario, invece, continueranno ad essere acquisite secondo le consuete procedure.
 
Termini di invio dati
La comunicazione integrativa viene effettuata annualmente entro il 20 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni. Il provvedimento, al riguardo, precisa che i dati relativi al 2011 andranno inviati entro il 31 ottobre 2013, quelli relativi al 2012, entro il 31 marzo 2014.
 
Per il flusso dei dati, “Sid” o “Pec”
Un nuovo canale di trasmissione è stato predisposto dall’Agenzia delle Entrate per la gestione del flusso di dati. La neo infrastruttura, “Sistema interscambio dati” (Sid), prevede una connessione tra sistemi informativi application-to-application, consentendo uno scambio totalmente automatizzato. Le caratteristiche del Sid, la compressione e la cifratura dei dati da inviare, rafforzano così l’intera filiera sul trattamento e la sicurezza delle informazioni trasmesse.
Per l’utilizzo del sistema, gli operatori devono effettuare la registrazione secondo le indicazioni descritte sul sito dell’Agenzia. Per l’accesso, è necessaria la preventiva abilitazione ai servizi telematici Entratel o Fisconline.
In alternativa al “Sid”, ma solo per l’invio di file inferiori a 20 Mb, è possibile utilizzare il servizio di Posta elettronica certificata.
 
Esito positivo o negativo dell’Agenzia
Le Entrate certificano l’avvenuto invio della comunicazione integrativa, dopo che il controllo formale ha avuto esito positivo, indicando: numero del file e protocollo dello stesso.
In caso di irregolarità dei dati o incongruenze delle informazioni o anomalie dei file, l’Agenzia comunica la mancata accettazione con la ricevuta di scarto. Anche in questo caso sarà emesso il numero del file, il protocollo attribuito e il motivo dello scarto.
L’Agenzia, inoltre, comunica l’eventuale incongruenza dei dati ricevuti con quelli disponibili nell’Archivio dei rapporti. In tal caso, l’utente può inviare un nuovo file entro i due mesi successivi alla ricevuta dell’esito negativo.
 
Utilizzo dei dati e privacy
Le informazioni acquisite confluiscono in un’apposita sezione dell’Anagrafe tributaria (Archivio dei rapporti finanziari) e sono trattate in osservanza delle regole della riservatezza e protezione dei dati.
Le informazioni serviranno alla formazione di specifiche liste selettive di contribuenti a maggiore rischio di evasione, in base a criteri che saranno individuati da un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
I dati, inoltre, saranno utilizzati ai fini della semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in merito alla “dichiarazione sostitutiva unica” necessaria per ottenere prestazioni sociali agevolate (articolo 4, Dlgs 109/1998) e per il controllo sulla corrispondenza dei dati indicati nella stessa dichiarazione.
 
Comunicazione integrativa, non sostitutiva
La comunicazione integrativa oggetto del provvedimento odierno non sostituisce quella prevista dai provvedimenti del 19 gennaio 2007 e 29 febbraio 2008, che hanno definito modalità e termini relativi all’obbligo degli intermediari finanziari di comunicare all’Anagrafe tributaria l’esistenza e la natura dei rapporti finanziari intrattenuti con i propri clienti dal 1° gennaio 2005 (articolo 37, commi 4 e 5, Dl 223/2006).
I dati acquisiti con quelle comunicazioni, archiviati in apposita sezione, consentono di svolgere, nell’ambito dei controlli fiscali, le attività istruttorie legate alle indagini finanziarie in tempi brevi e proficui, previa autorizzazione, per l’Agenzia delle Entrate, del direttore centrale accertamento e del direttore regionale, e, per la Guardia di finanza, del comandante regionale.
Al riguardo, si ricorda, brevemente, che il provvedimento del 19 gennaio 2007 ha definito le specifiche tecniche, le modalità e i termini per l’invio, da parte degli intermediari all’Anagrafe tributaria, delle informazioni sui rapporti finanziari intrattenuti con i clienti dal 1° gennaio 2005. Ha precisato, inoltre, l’ambito soggettivo degli enti obbligati alle comunicazioni (banche, Poste italiane spa, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e ogni altro operatore finanziario) e l’ambito oggettivo (dati identificativi, dati relativi alla natura e tipologia del rapporto, data di apertura, modifica e chiusura dello stesso).
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