Realizzo controllato a metà,
per scambi di partecipazioni
La deroga al principio generale del “valore normale”, contenuta nel secondo comma dell’articolo 177 del Tuir, opera solo per le plusvalenze. Non per le minusvalenze
La conclusione cui è arrivata l’Agenzia delle Entrate parte da una disamina dell’articolo 177, secondo comma, del Tuir. Norma che, in deroga al principio enunciato dall’articolo 9 dello stesso Testo unico (in base al quale, nei conferimenti, si considera corrispettivo il valore normale di ciò che si apporta nella società), misura il “reddito” del conferente sulla base dell’incremento del patrimonio della conferitaria (per effetto del conferimento).
Un trattamento differenziato, giustificato così nella relazione illustrativa alla vecchia disposizione (articolo 5 del Dlgs 358/1997) poi trasfusa nell’attuale articolo 177 del Tuir: “Con il comma 2, vista la difficoltà di stabilire la continuità dei costi tra il conferente ed il conferitario, si è esteso agli scambi di azioni o quote il meccanismo di determinazione della plusvalenza basato sul valore iscritto dalla conferitaria. La plusvalenza per il soggetto conferente sarà conseguentemente determinata in base alla differenza tra tale valore e l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote”.
In assenza, quindi, di un esplicito riferimento alla determinazione della minusvalenza, tanto nella norma quanto nella relazione illustrativa, l’Amministrazione finanziaria ha concluso per l’inapplicabilità, alle stesse, della descritta deroga.
Oltretutto, la situazione oggetto di interpello, era caratterizzata da un valore di conferimento (e di iscrizione delle azioni conferite) “convenzionalmente stabilito tra le parti”; slegato dal valore effettivo delle partecipazioni conferite che, nello specifico, risultava ben superiore al costo fiscalmente riconosciuto alle stesse. La prova che aprire le porte al realizzo controllato a 360 gradi significherebbe dare riconoscimento fiscale a minusvalenze generate in maniera del tutto discrezionale.