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Normativa e prassi

Realizzo controllato a metà,
per scambi di partecipazioni

La deroga al principio generale del “valore normale”, contenuta nel secondo comma dell’articolo 177 del Tuir, opera solo per le plusvalenze. Non per le minusvalenze

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Il meccanismo del “realizzo controllato”, regolato dal secondo comma dell’articolo 177 del Tuir, scatta solo per la determinazione della plusvalenza. Le perdite seguono sempre il principio generale del realizzo al “valore normale”. Di conseguenza, negli scambi con conferimento (messi in pratica, nel caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate, da tutte persone fisiche non imprenditori), la minusvalenza – calcolata, per ogni socio, applicando il citato articolo 177, e cioè come differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita, singolarmente considerata, e la frazione di incremento di patrimonio netto della società conferitaria – si considera realizzata e fiscalmente deducibile, per ciascun conferente, solo se determinata in base al “valore normale”, come previsto dall’articolo 9 del Tuir. Queste, in sintesi, le indicazioni contenute nella risoluzione n. 38/E del 20 aprile.
 
La conclusione cui è arrivata l’Agenzia delle Entrate parte da una disamina dell’articolo 177, secondo comma, del Tuir. Norma che, in deroga al principio enunciato dall’articolo 9 dello stesso Testo unico (in base al quale, nei conferimenti, si considera corrispettivo il valore normale di ciò che si apporta nella società), misura il “reddito” del conferente sulla base dell’incremento del patrimonio della conferitaria (per effetto del conferimento).
 
Un trattamento differenziato, giustificato così nella relazione illustrativa alla vecchia disposizione (articolo 5 del Dlgs 358/1997) poi trasfusa nell’attuale articolo 177 del Tuir: “Con il comma 2, vista la difficoltà di stabilire la continuità dei costi tra il conferente ed il conferitario, si è esteso agli scambi di azioni o quote il meccanismo di determinazione della plusvalenza basato sul valore iscritto dalla conferitaria. La plusvalenza per il soggetto conferente sarà conseguentemente determinata in base alla differenza tra tale valore e l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote”.
 
In assenza, quindi, di un esplicito riferimento alla determinazione della minusvalenza, tanto nella norma quanto nella relazione illustrativa, l’Amministrazione finanziaria ha concluso per l’inapplicabilità, alle stesse, della descritta deroga.
 
Oltretutto, la situazione oggetto di interpello, era caratterizzata da un valore di conferimento (e di iscrizione delle azioni conferite) “convenzionalmente stabilito tra le parti”; slegato dal valore effettivo delle partecipazioni conferite che, nello specifico, risultava ben superiore al costo fiscalmente riconosciuto alle stesse. La prova che aprire le porte al realizzo controllato a 360 gradi significherebbe dare riconoscimento fiscale a minusvalenze generate in maniera del tutto discrezionale.
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