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Normativa e prassi

Recupero centro storico, Iva al 10% ma soltanto a determinate condizioni

L’Agenzia, fra normativa e prassi, ricorda gli interventi urbanistici che possono fruire dell’aliquota ridotta

pavimentazione
Alcuni lavori di recupero realizzati da un’impresa di costruzioni nel centro storico di un comune, consistenti prevalentemente nella rimozione delle pavimentazioni e illuminazioni pubbliche esistenti e nel rifacimento delle stesse, possono scontare l’Iva al 10% se riconducibili alle categorie di interventi per le quali è previsto il beneficio.
 
Sono le indicazioni fornite dall’Agenzia nella risoluzione n. 41/E del 17 febbraio, con cui l’istante chiede la corretta applicazione dell’imposta su diversi lavori commissionati dal Comune appaltante. La società sostiene che si tratta di interventi riconducibili fra i lavori di restauro e risanamento conservativo e che, quindi, beneficiano dell’aliquota ridotta.
 
L’Agenzia ricorda innanzitutto che la tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972 prevede l’applicazione dell’Iva al 10% per gli interventi:
 
  • di restauro e risanamento conservativo
  • di ristrutturazione edilizia
  • di ristrutturazione urbanistica,
 
specificando che i primi servono a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità, i secondi sono rivolti alla trasformazione totale o parziale della struttura precedente, mentre gli interventi di ristrutturazione urbanistica si caratterizzano per la sostituzione di alcune strutture preesistenti con opere diverse, apportando modifiche ai lotti, agli isolati e alla rete stradale.
 
Vengono poi richiamati alcuni documenti di prassi con cui l’aliquota agevolata è stata riconosciuta in occasione di particolari interventi urbanistici: demolizione di fabbricato e costruzione di parcheggio (risoluzione ministeriale 430395/1991), ampliamento di uno stabilimento sito in una zona sottoposta a tutela ambientale (risoluzione ministeriale 501157/1991), trasferimento di un intero centro abitato con rifacimento delle costruzioni ex novo (risoluzione ministeriale 501044/1991).
Infine, nella risoluzione 202/2008, è stato precisato che i lavori di pavimentazione delle strade, consistendo in una miglioria e non in una vera e propria costruzione, non possono scontare l’Iva ridotta, a meno che non si tratti di marciapiedi e vialetti costruiti su strade residenziali; in tale ultimo caso, infatti, si configura un intervento relativo a opere di urbanizzazione primaria.
 
Alla luce di tale quadro, è necessario verificare di volta in volta l’esistenza delle caratteristiche indicate, che possano qualificare l’opera come intervento di recupero ad aliquota agevolata.

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