Istituiti, con la risoluzione n. 6 del 28 gennaio 2021, i codici tributo che consentono ai sostituti d’imposta i versamenti, tramite F24 e F24 Ep, delle ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi di lavoro dipendente e assimilati operate dopo il conguaglio di fine anno.
In particolare, l’articolo 23, comma 3, secondo periodo del Dpr n. 600/1973 prevede che in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito può autorizzare il sostituto a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta.
In relazione ai redditi di pensione non superiori a 18mila euro, l’articolo 38, comma 7, Dl n. 78/2010 prevede invece che le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro, sono prelevate, in un numero massimo di 11 rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.
Infine, l’articolo 2, comma 3, del Dl n. 3/2020 stabilisce che il sostituto provvede al recupero dell’indebita ulteriore detrazione fiscale, in otto rate se l’importo supera i 60 euro, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
Pertanto, per tenere distinti i versamenti delle ritenute operate a decorrere dal 2021, in ossequio alle predette disposizioni, dopo le operazioni di conguaglio relative all’anno d’imposta precedente, sono istituiti i neonati codici tributo.
Per l’ordinario F24 sono:
- “1066” per le “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno”
- “4934” per le “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, maturate in Valle d’Aosta e versate fuori dalla regione stessa”
- “4935” per le “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, versate nella regione Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione stessa”.
Tali codici, nel modello, vanno sistemati nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, riportando nei campi “Rateazione/regione/prov./mese rif.” e “Anno di riferimento”, rispettivamente, il mese per cui si effettua il pagamento della ritenuta e l’anno d’imposta cui si riferisce la ritenuta stessa, nei formati “00MM” e “AAAA”.
Per l’F24 Ep “enti pubblici”, invece:
- “103E” per le “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno”
- “193E” per le “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, maturate in Valle d’Aosta e versate fuori dalla regione stessa”
- “194E” per le “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, versate nella regione Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione stessa”.
Questi, nel modello, trovano posto nella sezione “dettaglio versamento”, nello spazio “codice tributo/causale”. Gli altri campi da riempire sono:
- “sezione”, con il valore “F” (Erario)
- “riferimento A”, che richiede l’indicazione del mese per cui si effettua il pagamento della ritenuta, nel formato “00MM”
- “riferimento B”, con l’anno d’imposta cui si riferisce la ritenuta, nel formato “AAAA”.