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Normativa e prassi

Redditi Campione d’Italia:
riduzione forfetaria al 30%

Vale per il periodo d’imposta 2018 e si applica sia alle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici dell’exclave italiana sia ai professionisti che lì hanno lo studio

Mappa Campione d'Italia

Per il periodo d’imposta 2018, la riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, nonché ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, è pari al 30%.
A stabilirlo è il provvedimento 15 febbraio 2019 dell’Agenzia delle entrate.
 
Si ricorda che la disciplina di favore dei redditi prodotti nell’exclave italiana in territorio svizzero di Campione d’Italia è dettata dall’articolo 188-bis, Tuir, che, tra l’altro, prevede l’applicazione di una riduzione forfetaria ai redditi agevolati.
La legge di stabilità 2014 dispone la riduzione deve essere fissata con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare, su conforme parere della Banca d’Italia, entro il 15 febbraio di ciascun anno (articolo 1, comma 632, legge 147/2013).
La riduzione forfetaria, definita nella misura del 30% dall’articolo 188-bis, Tuir, può essere maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute, franco svizzero ed euro, non potendo, comunque, essere inferiore al 30%.
 
Con il provvedimento pubblicato oggi, quindi, acquisito il parere conforme della Banca d’Italia in relazione alle medie annuali delle due valute registrate nel 2017 e nel 2018, l’Agenzia ha fissato nella misura del 30% la riduzione forfettaria del cambio da applicare, per il periodo d’imposta 2018, ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, nonché ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera.
 
Si ricorda, infine, che lo stesso articolo 188-bis (comma 2) dispone una riduzione forfetaria pari al 30% anche per i redditi d’impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e dai soggetti Ires (società ed enti indicati dall’articolo 73, comma 1, lettere a, b e c, Turi) iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un’unità locale, nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nell’exclave italiana. Questa riduzione, però, non è oggetto di alcun aggiustamento in quanto la ricordata disposizione della legge di stabilità 2014 si riferisce solo al comma 1 dell’articolo 188-bis.

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