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Normativa e prassi

Redditi in franchi a Campione d’Italia.
La misura della riduzione forfettaria

La norma prevede che il tasso fisso del 30%, contenuto nel Tuir, sia maggiorato o ridotto in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra la valuta elvetica e quella italiana

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La riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, di lavoro autonomo dei professionisti e con studi nello stesso Comune, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune e/o in Svizzera, e anche ai redditi d’impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e dalle società ed enti di cui all'articolo 73 del Tuir, iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un'unità locale, nel Comune di Campione d'Italia, prodotti nel territorio del medesimo Comune (e/o in Svizzera) in franchi svizzeri, è pari al 30 per cento. Lo stabilisce il provvedimento del 15 febbraio 2022, siglato dal direttore dell’Agenzia delle entrate Ruffini, su input della Stabilità per il 2014.

L’articolo 1, comma 632 della legge n. 147/2013, ricordiamo, ha disposto che la riduzione forfetaria, definita nella misura del 30% (comma 1, articolo 188-bis del Tuir), sia maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute, franco svizzero ed euro. Tale “diminuzione” non può, comunque, arrivare a quote inferiori al 30 per cento.
Le medie annuali dei cambi del franco svizzero in euro, comunicati dalla Banca d’Italia, sono pari per il per il 2020 a 1,0705 e per il 2021 a 1,0811. La media annuale del cambio del franco svizzero in euro per il 2021 ha registrato un aumento dello 0,0106 rispetto alla media annuale del 2020, che corrisponde a uno scostamento percentuale medio annuale registrato tra le valute pari a +0,99 per cento. L’aumento del numero medio annuale di franchi svizzeri necessari per acquistare un euro, concretizzando una diminuzione del reddito in euro derivante dalla svalutazione del franco svizzero, comporterebbe una diminuzione percentuale della riduzione forfetaria.
La stessa norma stabilisce, poi, che la misura deve essere determinata, ogni anno entro il 15 febbraio, con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate avallato da un parere della Banca d’Italia: il parere è giunto a destinazione l’8 febbraio scorso.

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