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Normativa e prassi

Regime agevolato per “impatriati”:
opzione possibile fino al 2 maggio

Riguardo all’anno d’imposta 2016, i benefici sono fruiti direttamente nella dichiarazione dei redditi; per il 2017, in linea di massima, deve pensarci il datore di lavoro

L’ultimo “decreto milleproroghe” (articolo 3, comma 3-novies, decreto legge 244/2016) ha stabilito che i lavoratori dipendenti trasferitisi in Italia entro il 2015 hanno tempo fino al prossimo 30 aprile (termine festivo prorogato di diritto al 2 maggio) per scegliere in modo irrevocabile, in alternativa alle agevolazioni biennali di cui alla legge 238/2010, il trattamento di favore quinquennale riservato agli “impatriati”, consistente nella riduzione della base imponibile Irpef nella misura del 30%, per l’anno di imposta 2016, e del 50%, per il 2017 e i tre periodi successivi (fino al 2020).
Il provvedimento del 31 marzo 2017 spiega come agire.
 
In base alla disciplina degli “impatriati”, messa in campo dal “decreto internazionalizzazione” (articolo 16, Dlgs 147/2015), il reddito di lavoro dipendente prodotto nel territorio dello Stato da lavoratori altamente qualificati che trasferiscono la residenza in Italia, mantenendola per cinque anni, concorre alla formazione della base imponibile nella misura del 70 per cento.
Il regime, che ha trovato le regole attuative nel provvedimento del 29 marzo 2016 (vedi “Rientro dei cervelli: le modalità per accedere al regime speciale”), è stato poi modificato dalla legge di bilancio per il 2017 (la 232/2016), che ne ha rafforzato la portata agevolativa, riducendo al 50% la quota di reddito tassabile a partire dal 2017.
 
Per l’esercizio dell’opzione, gli interessati devono possedere i requisiti di accesso ai benefici di cui alla legge 238/2010, anche in relazione al relativo regime di decadenza e di cumulo, tralasciando, invece, i requisiti per il regime degli “impatriati”.
La scelta, che va messa nera su bianco e presentata al datore di lavoro, è irrevocabile: vale per l’intero quinquennio 2016-2020.
Chi la esercita, per il 2016 deve applicare il regime di favore direttamente nella dichiarazione dei redditi, indicando le retribuzioni da lavoro dipendente nella misura ridotta al 70%; invece, per il 2017, l’agevolazione sarà riconosciuta dal datore di lavoro, che inizierà a operare le ritenute sul 50% delle somme e valori imponibili corrisposti a partire dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta. Se il datore di lavoro non può applicare il trattamento di favore, l’interessato può comunque usufruirne nell’ambito della dichiarazione dei redditi.
 
La richiesta espressa al datore di lavoro deve contenere:
  • generalità (nome, cognome e data di nascita)
  • codice fiscale
  • attuale residenza in Italia risultante dal certificato di residenza
  • impegno a comunicare ogni variazione della residenza o del domicilio prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio.
In aggiunta, coloro che non hanno ancora chiesto l’applicazione dei benefici previsti dalla legge 238/2010 (o l’hanno chiesta a un diverso datore di lavoro) devono anche: dichiarare di possedere i necessari requisiti; comunicare la data della prima assunzione in Italia dal rientro; attestare di aver trasferito in Italia la residenza o il domicilio entro tre mesi dalla prima assunzione.
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