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Normativa e prassi

Regime agevolato Iva da “Rilancio”:
barelle si, strumenti radiologici no

Sul piano strettamente interpretativo, vista anche la finalità della norma, il beneficio può essere riconosciuto esclusivamente ai beni espressamente elencati nella norma di favore

barella a bio contenimento

L’elenco dei beni attratti nel regime agevolato Iva, previsto dall’articolo 124 del Dl “Rilancio”, che prevede per le cessioni di determinati beni, effettuate entro il 31 dicembre 2020, l’esenzione dall’imposta, con diritto alla detrazione per il cedente e l’applicazione dell’aliquota del 5% dal 2021, è tassativo. Quindi, le barelle idonee a trasportare pazienti Covid vi rientrano, perché possono essere considerate quali “carrelli per emergenza”, le apparecchiature radiologiche per esami diagnostici no, in quanto non associate ad alcuna delle voci doganali che aprono la strada all’agevolazione. Con due distinte risposte, la n. 99 e la n. 100, entrambe dell’11 febbraio 2021, l’Agenzia spiega, a due diverse società, per quale motivo i differenti beni che l’una commercializza e l’altra intende acquistare, devono essere trattati, ai fini del beneficio, in modo dissimile.
 
Risposta n. 99
Alla società che produce e commercializza “barelle a bio contenimento”, attrezzature necessarie al trasporto in sicurezza di pazienti contagiati dal coronavirus, sia in ambulanza sia all’interno delle strutture ospedaliere, utili ad evitare possibili rischi infettivi durante gli spostamenti intra ed extraospedalieri, e che chiede di poter esportare, importare e vendere al dettaglio e all’ingrosso, tali merci costruite sugli stessi standard delle normali barelle utilizzabili per trasporto infermi, in esenzione da Iva, come anticipato, l’amministrazione risponde in maniera affermativa.
 
Riguardo alla particolare tipologia di beni, innanzitutto, l’Agenzia premette che la norma del “Rilancio”, con il comma 1, ha aggiunto nella lista (Tabella A, parte II-bis, allegata al Dpr n 633/1972) dei beni che godono dell’aliquota Iva agevolata del 5% quelli “necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, tra cui i “carrelli per emergenza”. Quindi bisogna capire se le barelle in argomento siano assimilabili a tali “carrelli”.
Nonostante sul punto sia intervenuta l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che con la circolare n. 12/2020 ha individuato i codici di classifica doganale delle merci ammesse all’agevolazione, associando i “carrelli per emergenza” al codice Taric ex 8713 9000 (carrozzelle e altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione) ed ex 9402 9000 (mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria), il dubbio non sembra ancora sciolto. 
 
Più chiaro un documento, “nota ai direttori generali degli stati membri e alle amministrazioni fiscali e doganali del Regno unito" della Commissione Europea, tradotta dall'Agenzia delle dogane e monopoli (Rif. Ares(2020)1923616-03/04/2020), citato anche dall'Istante, dove al n. 27, appunto "Carrelli di emergenza" (a cui sono associati gli stessi codici ex 8713 9000 ed ex 9402 9000) la descrizione dei beni comprende, più specificatamente, le "Barelle con e senza rotelle per lo spostamento dei pazienti all'interno di ospedali e cliniche”, che risolve ogni perplessità: le barelle a bio contenimento sono “carrelli per emergenza” e viaggiano in esenzione da Iva.
 
Risposta n. 100
Alla srl, che intende acquistare apparecchiature radiologiche per eseguire esami diagnostici Covid-19, in particolare per il torace, e fruire per tale motivo dell’agevolazione in argomento l’Agenzia risponde negativamente.
In questo caso, la circolare n. 12/D del 30 maggio scorso, che come detto si è espressa in merito alla tassatività dell'elencazione dei beni contenuta nell’articolo 124 del decreto “Rilancio”, individuando i codici delle merci agevolate (per la “strumentazione per diagnostica per COVID-19”, le voci doganali "ex 30021300, ex 30021400 ex 30021500 ex 30029090 ex 3822 0000 ex 90278080, ex 901890, ex 902780”) è stata illuminante. Le strumentazioni in questione sono identificate con il codice doganale 90.22 e, pertanto, non possono beneficiare del trattamento Iva previsto dall’articolo 124.

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