Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

Regime di branch exemption:
le nuove disposizioni operative

Come determinare l’imponibile della stabile organizzazione per cui è esercitata l’opzione per consentire l’esenzione degli utili e delle perdite sia ai fini Ires che Irap

I dettagli dell’istituto della branch exemption, la tempistica e i requisiti di validità, le ipotesi di cessazione di efficacia dell’opzione e i criteri rilevanti ai fini dell’eventuale istanza di interpello per la qualificazione della stabile organizzazione. Questo, in sintesi, il contenuto del provvedimento 28 agosto 2017 dell’Agenzia delle entrate.

Caratteri dell’istituto e esercizio dell’opzione
La branch exemption, introdotta nel nostro ordinamento dal Dlgs 147/2015 ("decreto internazionalizzazione"), prevede la possibilità che in capo a un’impresa residente nel territorio dello Stato non assumano rilevanza fiscale gli utili e le perdite realizzati dalle sue stabili organizzazioni all’estero. L’impresa può esercitare l’opzione nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta di costituzione della branch, a partire dal quale è efficace il regime di esenzione. Più nello specifico, viene stabilito che, se al 7 ottobre 2015 - data di entrata in vigore del "decreto internazionalizzazione" - l’impresa ha più stabili organizzazioni, la stessa può aderire alla branch exemption entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso a tale data. L’opzione ha effetto nei confronti di tutte le stabili organizzazioni dell’impresa esistenti al momento dell’esercizio, nonché per quelle costituite successivamente. L’efficacia dell’opzione cessa a seguito della chiusura, anche per liquidazione o cessione, di tutte le branch esenti.

Il reddito della stabile organizzazione esente
Il provvedimento odierno detta, in pratica, le regole di determinazione dell’imponibile della stabile organizzazione per cui è esercitata l’opzione per consentire l’esenzione degli utili e delle perdite sia ai fini Ires che Irap. Se nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello di efficacia dell’opzione, la stabile organizzazione ha conseguito perdite fiscali imputate all’impresa, i redditi realizzati da detta stabile organizzazione in regime di branch exemption partecipano alla formazione del reddito imponibile della casa madre fino alla concorrenza delle perdite fiscali nette pregresse prodotte dalla medesima stabile organizzazione. Anche in assenza di specifiche disposizioni di una Convenzione contro le doppie imposizioni tra lo Stato italiano e lo Stato di localizzazione della stabile organizzazione esente, il reddito di quest’ultima è determinato in base all’Approccio autorizzato Ocse. Pertanto, la stabile organizzazione è considerata come un’entità separata e indipendente, che svolge medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o similari, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati.

L’interpello per la qualificazione della stabile organizzazione
A seguito della presentazione dell’interpello previsto dal comma 4 dell’articolo 14 del Dlgs 147/2015, l’Agenzia delle entrate rilascia un parere ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), dello Statuto del contribuente ("interpello qualificatorio"), in merito all’esistenza di una stabile organizzazione all’estero dell’impresa. Tale parere è reso sulla base delle informazioni e dei documenti prodotti dalla casa madre. Ai fini della configurazione della stabile organizzazione all’estero si fa riferimento alla Convenzione contro le doppie imposizioni, ove esistente, ovvero ai criteri esplicitati dall’articolo 162 del Tuir.

Ulteriori precisazioni
Il provvedimento, inoltre, disciplina le modalità applicative del sistema di partecipazione dei redditi realizzati dalla stabile organizzazione esente al reddito imponibile di casa madre, anche nel caso di adesione al regime di consolidato. In tal caso, la casa madre può scegliere di considerare definitivamente utilizzate le perdite fiscali realizzate dalla stabile organizzazione nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello in cui ha effetto l’opzione, nell’ipotesi in cui, non avendo utilizzato essa stessa dette perdite, siano state trasferite al regime di consolidato. Viene disciplinato, altresì, il trattamento delle operazioni interne pregresse e delle operazioni straordinarie. Sono, quindi, regolate le interazioni con il regime di cui all’articolo 167 del Tuir e le ipotesi di imposizione degli utili realizzati in un regime fiscale privilegiato. Infine, il provvedimento disciplina le conseguenze sul regime dei fenomeni di doppia esenzione o di doppia deduzione derivanti da disallineamenti normativi tra Stati, rimandando alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate di fattispecie ritenute elusive delle disposizioni in materia di branch exemption.
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/regime-branch-exemption-nuove-disposizioni-operative