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Normativa e prassi

Regime delle partecipazioni esenti.
Ulteriori chiarimenti dalle Entrate

La fase di avvio di un'impresa può assumere connotazione commerciale ai fini della disciplina pex nell'ipotesi in cui viene seguita dallo svolgimento dell'attività d'impresa

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Concetto di esercizio di impresa commerciale e discrimine con il periodo di start up, rapporti tra regime pex e società non operative, condizioni di esenzione in presenza di holding, criteri di movimentazione delle partecipazioni da un comparto all'altro.
Sono alcuni degli aspetti relativi alla disciplina della participation exemption (articolo 87 del Tuir) affrontati dalla circolare n. 7/E del 29 marzo.

In particolare, per quanto riguarda la commercialità, il documento di prassi chiarisce che si è in presenza di un'impresa commerciale ai fini della pex quando la società partecipata è dotata di una struttura operativa idonea alla produzione e/o alla commercializzazione di beni o servizi potenzialmente produttivi di ricavi.
Allo stesso modo, il requisito della commercialità si considera sussistente anche se l'impresa dispone della capacità, anche solo potenziale, di soddisfare la domanda del mercato nei tempi tecnici ragionevolmente previsti in relazione alle specificità dei settori economici di appartenenza.

Sulla base di tale ultima considerazione, il periodo di start up, anche se autonomamente non si configura come esercizio di attività commerciale, può assumere una connotazione commerciale ai fini della pex se viene seguito dallo svolgimento dell'attività d'impresa. La fase di start up è quella caratterizzata da tutte le attività dirette a costituire, definire e rendere operativa la struttura aziendale, comprese quelle relative agli studi preparatori, all'ottenimento di permessi, licenze e autorizzazioni, alle ricerche di mercato, all'addestramento iniziale del personale, all'acquisizione delle risorse finanziarie e tecniche necessarie ad avviare l'attività dell'impresa. C'è dunque commercialità già nella fase di start up se la società partecipata, ultimate le fasi preparatorie e dotatasi di un apparato organizzativo autonomo, inizia successivamente a svolgere l'attività per la quale è stata costituita.

Circa i rapporti tra la pex e le società non operative, viene chiarito che tra le due discipline non esiste alternatività né prevalenza dell'una sull'altra, ma concorrenza. Lo svolgimento di un'attività d'impresa può infatti condurre a effetti fiscali per la società, ai fini delle due normative, profondamente diversi. Ad esempio, può succedere che una società, pur non svolgendo un'effettiva attività commerciale, produce ricavi effettivi superiori a quelli presunti previsti dalla disciplina delle "non operative"; in tale ipotesi, la cessione della partecipazione in essa detenuta non consente di usufruire dell'esenzione anche in presenza di una società non "di comodo". Viceversa, può accadere che una società, pur possedendo il requisito della commercialità, non riesce a conseguire ricavi minimi, in base ai coefficienti ex articolo 30, legge n. 724/1994; in questo caso, la società si considera non operativa, fatta salva la possibilità di dimostrare l'esistenza di situazioni oggettive tali da impedire la produzione di ricavi presunti, ma comunque la plusvalenza da cessione della partecipazione in essa detenuta rientra nel regime pex.

Per quanto riguarda le holding, vengono forniti chiarimenti sull'applicazione del meccanismo del look trough, sulla verifica dei requisiti di esenzione in ipotesi di holding estere black list, sulla sussistenza dell'holding period triennale in caso di costituzione di diritti reali di garanzia (vengono individuati i criteri atti a stabilirne l'idoneità a interrompere il periodo minimo di possesso richiesto dalla norma) e sui criteri di movimentazione delle partecipazioni da un comparto all'altro (oltre a ribadire il criterio Lifo già previsto dalla norma, viene indicata la regola da seguire in caso di partecipazioni acquisite alla medesima data).
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