Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

Il regime fiscale Iva, Ires e Irap
per la cessione di token digitali

Ai privati consumatori che l’acquistano attribuiscono il diritto di ottenere beni o servizi dall’emittente; pertanto, sono suscettibili di generare redditi diversi di natura finanziaria

L’Initial coin offering (Ico) costituisce una modalità di finanziamento, basata sulla tecnologia blockchain, utilizzata da imprese (spesso si tratta di start-up), che intendono realizzare un determinato progetto. Con la risoluzione 72/2016, l’Agenzia delle entrate aveva già chiarito il trattamento fiscale, sia ai fini dell’Iva sia ai fini delle imposte dirette (Ires e Irap), applicabile alle operazioni di intermediazione svolte da società relative alla compravendita di valuta virtuale per conto di investitori persone fisiche.
Con la risposta n. 14 del 28 settembre 2018 arrivano nuove precisazioni, fornite a una società commerciale che intende emettere un “utility token ovvero un token che consente al possessore di ottenere beni o servizi dall’emittente – e venderlo al pubblico attraverso una Ico.
 
Generalmente accade che l’impresa emittente propone al pubblico, tramite un documento di offerta (“whitepaper”), un progetto da finanziare con la vendita di token digitali aventi un dato valore economico collegato ai beni e servizi sottostanti.
In sostanza, i soggetti che aderiscono a tali iniziative, prevalentemente privati consumatori che li acquistano al di fuori dell’esercizio di una attività di impresa, effettuano un investimento regolato anche in valute virtuali.
I token acquistati possono anche essere scambiati sul mercato secondario tramite la piattaforma dell’emittente o su altre piattaforme di scambio.
 
Nel caso esaminato, l’interpellante intende proporre una Ico nell’ambito della quale emettere utility token, cioè token rappresentativi del diritto a fruire di servizi – dalla stessa forniti nell’ambito della propria attività – a fronte di pagamenti in bitcoin ed ethereum. Tali token potranno essere utilizzati direttamente dall’acquirente originario per fruire dei servizi sottostanti o ceduti a terzi.
 
Sotto il profilo dell’Iva, relativamente alla cessione degli utility token da parte della società verso corrispettivo a privati consumatori, nella risposta si evidenzia che l’operazione posta in essere è riconducibile alla vendita di voucher. Gli utility token in questione, infatti, sembrano presentare caratteristiche tali da essere tendenzialmente assimilabili ai voucher ovvero strumenti che conferiscono al detentore il diritto a beneficiare di determinati beni e/o servizi.
L’emissione e la circolazione dei voucher non assumono rilevanza Iva, non configurandosi quale anticipazione della cessione del bene o della prestazione del servizio cui i “buoni” stessi danno diritto.
L’operazione assume rilevanza fiscale, e quindi si rende applicabile l’Iva, con l’utilizzo del voucher, ossia all’atto dell’acquisto del bene o utilizzo del servizio che lo stesso incorpora.
In altri termini, la cessione degli utility token è riconducibile a una mera movimentazione finanziaria, non rilevante agli effetti dell’Iva; l’imposta si renderà esigibile solo al momento in cui i beni saranno ceduti o i servizi prestati con la spendita dei token.
 
Con riferimento alle imposte sui redditi, la risposta chiarisce che, qualora anche contabilmente l’operazione sia rappresentata come mera movimentazione finanziaria in applicazione dei corretti principi contabili, l’operazione di cessione degli utility token da parte della società emittente non assume autonoma rilevanza fiscale ai fini Ires. Conseguentemente, le somme incassate a seguito dell’assegnazione degli utility token non incidono sulla determinazione del reddito di periodo.
I componenti di reddito relativi alla cessione dei beni e/o all’erogazione dei servizi saranno, invece, rilevanti al momento della relativa imputazione al conto economico per i soggetti diversi dalle micro-imprese o al momento in cui la cessione dei beni e/o la prestazione dei servizi è considerata effettuata per le micro‑imprese.
 
È stato, inoltre, chiarito che le somme incassate a fronte dell’assegnazione dei predetti utility token non concorrono alla formazione della base imponibile Irap.
 
Con riferimento alla consistenza di valuta virtuale, detenuta dalla società a fine esercizio, viene confermato quanto già precisato nella risoluzione 72/2016 ovvero che la stessa deve essere valutata in base al cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio, vale a dire alla media delle quotazioni ufficiali rinvenibili sulle piattaforme on line in cui avvengono le compravendite di valute virtuali.
 
Nel caso in cui una società eroghi compensi ai propri amministratori e dipendenti sotto forma di token, tali remunerazioni costituiscono reddito di lavoro dipendente per i percettori, da assoggettare a ritenuta d’acconto, a condizione che, nel periodo d’imposta, il “valore normale” da attribuire a tale forma di retribuzione sia superiore a 258,23 euro.
 
Infine, è stato chiarito che ai fini della tassazione dei redditi realizzati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di una attività di impresa, gli utility token costituiscono rapporti da cui deriva il diritto di acquistare a termine (quando sarà disponibile) il prodotto o il servizio e, pertanto, sono suscettibili di generare un reddito diverso di natura finanziaria (cfr articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del Tuir).
Questi redditi devono, pertanto, essere indicati nel quadro RT del modello Redditi - Persone fisiche e sono soggetti a imposta sostitutiva con aliquota del 26 per cento.
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/regime-fiscale-iva-ires-e-irap-cessione-token-digitali