Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

Regime speciale impatriati,
bis di codici per l’opzione

I contribuenti interessati alla proroga dell’agevolazione devono effettuare il versamento, in un’unica soluzione, per un importo, rispettivamente, pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipendente e autonomo

impatriati

Con la risoluzione n. 27 del 15 aprile 2021 vengono istituiti i codici tributo “1860” e “1861” per consentire ai lavoratori, dipendenti e autonomi, l’esercizio dell’opzione che proroga di cinque anni il regime speciale agevolato per “impatriati”, mediante il versamento, in un’unica soluzione, di un importo rispettivamente pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.

Ricordiamo che il comma 3-bis dell’articolo 16 del Dlgs n. 147/2015, introdotto dall’articolo 5 del decreto “Crescita”, prolunga di ulteriori cinque periodi d’imposta l'agevolazione per gli impatriati, che prevede un abbattimento del 50% del reddito prodotto in Italia, per i lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, o che acquistano o hanno acquistato un’abitazione in Italia, e del 10%, per i contribuenti con almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.
In particolare, i soggetti iscritti all'Aire o cittadini Ue, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultavano beneficiari del regime di favore previsto dall’articolo 16 su menzionato, possono optare per la proroga del regime speciale agevolato, tramite il versamento di un importo del 10 o del 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione.
Nel dettaglio, l’adesione al regime speciale agevolato è esercitata dal contribuente mediante il versamento, in un’unica soluzione, di un importo pari:

  • al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, nel caso in cui il lavoratore ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale (acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà) in Italia, dopo il trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti, o ne diventa  proprietario entro 18 mesi dall’effettuazione del versamento, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni
  • al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, nel caso in cui il lavoratore, al momento dell’opzione, ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’abitazione residenziale (acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà) nel nostro Paese, dopo il trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti, o ne diventa proprietario entro 18 mesi dall’effettuazione del versamento, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni.

Il pagamento della somma che “convalida” l’opzione deve essere effettuato tramite F24, senza la possibilità di compensazione (articolo 17 del Dlgs n. 241/1997).

L’importo dovuto va versato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. I contribuenti, per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020, per effettuare il versamento hanno 180 giorni dalla pubblicazione del provvedimento del 3 marzo 2021, che ha definito le modalità di esercizio dell’opzione (vedi articolo “ “Impatriati”: in arrivo le modalità per prolungare l’agevolazione”).

Dunque, per consentire il versamento degli importi in questione, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide), sono istituiti i seguenti codici tributo:
- “1860” denominato “Importo dovuto (10 per cento) per l’adesione al regime agevolato di cui all’art. 5, co. 2-bis, lett. a), del DL n. 34 del 2019”
- “1861” denominato “Importo dovuto (5 per cento) per l’adesione al regime agevolato di cui all’art. 5, co. 2-bis, lett. b), del DL n. 34 del 2019”.

In sede di compilazione del modello sono indicati:
- nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore che opta per l’adesione al regime agevolato
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”: nel campo “tipo”, la lettera “R”; nel campo “elementi identificativi”, se applicabile, il codice fiscale del datore di lavoro cui il lavoratore dipendente presenterà la richiesta di applicazione del regime agevolato; nel campo “codice”, il codice tributo sopra indicato; nel campo “anno di riferimento”, l’anno corrispondente al primo periodo d’imposta di fruizione dell’agevolazione di cui all’articolo 16 Dlgs n. 147/2015, nel formato “AAAA”; nel campo “importi a debito versati”, l’importo dovuto.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/regime-speciale-impatriati-bis-codici-lopzione