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Normativa e prassi

Regime speciale per gli impatriati:
lavoro e studio non sono cumulabili

In base alla formulazione della norma i due periodi sono alternativi e non si possono sommare, per cui è necessario che l’uno o l’altro si siano protratti per almeno ventiquattro mesi

impatriati

Con il principio di diritto n. 4 del 14 febbraio 2020, l’Agenzia ha fornito precisazioni sui requisiti necessari ai lavoratori impatriati che intendono fruire del beneficio fiscale che prevede una detassazione dei redditi prodotti (articolo 16 del Dlgs n. 147/2015).
L’Agenzia ricorda brevemente che il regime agevolato è stato modificato dal Dl n. 34/2019 “a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto” e, quindi, per coloro che acquisiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d'imposta 2020.
Nella formulazione applicabile nel periodo d’imposta 2019, il citato Dl n. 147/2015 prevede che i redditi dei lavoratori impatriati concorrano alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%, per un quinquennio a partire dal periodo d’imposta del trasferimento di residenza in Italia e per i quattro periodi successivi.

Il regime è applicabile ai cittadini Ue o extra-Ue con cui esiste una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni fiscali, che sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori confine negli ultimi due anni o più, o che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori Italia negli ultimi due anni o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream (articolo 16, comma 2 del Dlgs 147/2015).

Il principio di diritto in esame chiarisce che, riguardo a tali requisiti, il periodo di lavoro e di studio sono alternativi e non cumulabili, ai fini del raggiungimento dei due anni fuori Italia. Inoltre, l’Agenzia precisa che, in relazione all’attività di studio, il requisito dello svolgimento negli ultimi due anni è soddisfatto a condizione che il contribuente consegua la laurea o altro titolo accademico post lauream della durata di almeno due anni, come indicato anche dalla circolare n.17/2017.
 

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