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Normativa e prassi

Registrazione atti giudiziari:
il, anzi i codici da modello F24

Nel caso in cui il contribuente non intenda pagare l’intera somma pretesa dal Fisco, ma solo una parte di essa, dovrà servirsi delle altre sigle alfanumeriche di nuova istituzione

AAGG (Registrazione atti giudiziari – somme liquidate dall’ufficio”) è il codice tributo da indicare nell’F24 per la registrazione degli atti giudiziari emessi da lunedì prossimo, 23 luglio. Sì, perché è da quel giorno che scatta la staffetta tra F23 ed F24, così come stabilito da un provvedimento dello scorso 9 luglio (vedi “Registrazione degli atti giudiziari: arriva il via libera al modello F24”).
In particolare, il nuovo codice sarà indicato nel modello precompilato disponibile sul sito dell’Agenzia e allegato all’avviso di liquidazione; nell’ipotesi in cui l’F24 precompilato non venga utilizzato, il codice in questione dovrà essere riportato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi ad hoc dei dati presenti nel modello precompilato.
 
Insieme ad AAGG, con la risoluzione 57/E di oggi, sono stati istituiti due ulteriori codici e ridenominati altri ancora.
Tutto ciò per far sì che, con un’unica operazione, il contribuente possa versare tutte le imposte e le tasse liquidate dagli uffici dell’Agenzia delle entrate.
 
Gli altri codici neoistituiti sono A196 (“Atti giudiziari – Imposta di registro – somme liquidate dall’ufficio”) e A197 (“Atti giudiziari – Sanzione imposta di registro – somme liquidate dall’ufficio”), da utilizzare nel caso in cui si intenda pagare solo una parte di quanto preteso dall’erario, mentre i ridenominati (istituiti con la risoluzione 16/2016), che si riferiscono a imposte diverse, ora si chiamano:

  • A140 “Atti giudiziari e Successioni – Imposta ipotecaria – somme liquidate dall’ufficio”
  • A141 “Atti giudiziari e Successioni – Imposta catastale – somme liquidate dall’ufficio”
  • A146 “Atti giudiziari e Successioni – Imposta di bollo – somme liquidate dall’ufficio”
  • A148 “Atti giudiziari e Successioni – Sanzione Imposta di bollo – somme liquidate dall’ufficio”
  • A149 “Atti giudiziari e Successioni – Sanzione Imposte e tasse ipotecarie e catastali – somme liquidate dall’ufficio”
  • A152 “Atti giudiziari e Successioni – Interessi – somme liquidate dall’ufficio”.

 
Nel modello di pagamento unificato trovano posto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, evidenziando negli appositi campi il “codice ufficio”, il “codice atto” e l’“anno di riferimento” indicati dall’Agenzia delle entrate.
 
Il documento di prassi, infine, ricorda che per le spese di notifica il codice tributo da esporre è il “consueto” 9400.
 

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