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Normativa e prassi

Registro, a ogni cessione la sua tassa

La "tassa d'atto" non può trovare applicazione quando le operazioni conservano propria autonomia e rilevanza giuridica

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Un atto contenente più cessioni di quote sociali non può essere sottoposto a un'unica imposta fissa di registro, a meno che le operazioni descritte non derivino le une dalle altre per loro intrinseca natura. In caso contrario, ogni negozio è assoggettato ad autonoma tassazione. Questa in sintesi la risposta fornita dall'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 225/E del 5 giugno, a un notaio che chiede il parere dell'Amministrazione circa l'applicabilità della "tassa d'atto", prevista dell'articolo 11 della tariffa allegata al Testo unico sull'imposta di registro (Tur), a un documento contenente quattro cessioni di quote sociali, a favore di una società austriaca.

L'istante ritiene estendibile la norma al caso presentato, perché essa, oltre a stabilire l'imposta fissa di registro di 168 euro per gli "atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti", prospetta anche un'ipotesi, secondo la quale il tributo debba ricadere solamente sullo strumento giuridico utilizzato, sull'atto da registrare quindi, a prescinde dal numero e dalla tipologia di negozi in esso contenuti.

Il parere dell'Agenzia non è in linea con la soluzione proposta dal notaio, in quanto ritiene più confacenti al caso in esame i criteri previsti dall'articolo 21, primo comma, del Tur, secondo il quale "se un atto contiene più disposizioni che non derivino necessariamente per la loro intrinseca natura le une dalle altre, ciascuna di essa è soggetta ad imposta come se fosse atto distinto", precisando poi nel secondo comma, che "se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente per la loro intrinseca natura le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all'imposizione più onerosa".

I tecnici delle Entrate, per rispondere al quesito, pongono in primo piano il nesso causale intercorrente tra i negozi giuridici contenuti nel documento e chiariscono che la disciplina fiscale si uniforma a quella civilistica nel distinguere il "collegamento negoziale" dai "negozi complessi".
Nel primo caso, relativo a operazioni autonomamente identificabili e rette da cause giuridiche distinte, anche se descritte in un unico atto per mera semplificazione funzionale (risoluzione 156/2004) viene applicato il disposto dell'articolo 21, primo comma.
Per il "negozio complesso", invece, che accomuna più elementi giuridicamente consequenziali, la tassazione di registro è unica, così come previsto dal secondo comma dell'articolo 21.

Il parere dell'Amministrazione, specifica il documento di prassi, è sostenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità (v. Corte di cassazione, sentenze 8142/1996 e 10789/2004).

La fattispecie prospettata dal notaio, avendo per oggetto un atto contenente quattro cessioni di quote societarie non dipendenti le une dalle altre, non è compatibile con i principi generali previsti dal combinato degli articoli 20 e 21 del Tur, che prevalgono su quanto stabilito dall'articolo 11 della Tariffa.
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