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Normativa e prassi

Le regole del bonus per chi ristruttura
gli alberghi con almeno sette camere

Definite le disposizioni applicative per l’attribuzione dell’agevolazione fiscale introdotta dal Dl 83/2014 a favore delle strutture ricettive che si rifanno il look

campanello nella hall di albergo
Dopo il decreto attuativo del 12 febbraio 2015 che disciplinava le agevolazioni per gli imprenditori che potenziano l’information technology nella struttura turistica, sulla Gazzetta Ufficiale di ieri è stato pubblicato il decreto 7 maggio 2015 che definisce gli aspetti pratici dell’incentivo fiscale per favorire gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere (articolo 10 del Dl 83/2014).
La norma prevede la possibilità, per ogni impresa richiedente, di ricevere un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, suddiviso in tre quote annuali di pari importo e fino a un massimo di 200mila euro. Il totale delle spese agevolabili, pertanto, non può superare la somma di 666.667 euro. L’agevolazione è alternativa e non cumulabile ad altre, eventualmente ricevute in relazione alle stesse voci di spesa.
L’opportunità riguarda le “strutture alberghiere” già esistenti al 1° gennaio 2012, intese come strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati, che forniscono alloggio, eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere (devono essere almeno sette quelle per il pernottamento degli ospiti) situate in uno o più edifici. Rientrano nell’agevolazione gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi e le altre “strutture alberghiere” individuate dalle specifiche normative regionali.
 
Quali sono le spese “agevolate”
Il credito d’imposta può essere richiesto per:
  • interventi di ristrutturazione edilizia, intendendo tali, oltre quelli di ristrutturazione vera e propria (articolo 3, comma 1, lettera d, Dpr 380/2001), anche gli interventi di manutenzione straordinaria (lettera b) e quelli di restauro e risanamento conservativo (lettera c)
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, ad esempio quelli finalizzati a eliminare: gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità; gli ostacoli che limitano o impediscono la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti; la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo; le barriere sensoriali e della comunicazione;
  • interventi di incremento dell’efficienza energetica (interventi di riqualificazione energetica, interventi sull’involucro edilizio, interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione)
  • acquisto di mobili e componenti d’arredo, vale a dire cucine o attrezzature professionali per la ristorazione, mobili e complementi d’arredo da interno o esterno, arredi fissi, pavimentazioni di sicurezza, strumentazione per convegnistica, attrezzature sportive, per parchi giochi o per centri benessere situati nella struttura turistica.
 
Come ottenere il credito d’imposta
Per accedere all’agevolazione, deve essere presentata domanda al ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, in via telematica. Per le spese sostenute nel 2014 l’istanza andrà presentata entro sessanta giorni da quando il Mibact avrà definito le modalità telematiche; per quelle sostenute nel 2015 e 2016, bisognerà provvedere tra il 1° gennaio e il 28 febbraio dell’anno successivo a quello cui fanno riferimento e spese.
La domanda dovrà essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, corredata da un’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese e dovrà contenere il costo complessivo degli interventi, l’ammontare delle spese agevolabili e il credito d’imposta spettante. Contestualmente va presentata la dichiarazione relativa ad altri aiuti de minimis di cui si è eventualmente usufruito nell’anno corrente e nei due precedenti.
 
I tempi di “risposta”
Il Mibact verificherà l’ammissibilità della richiesta sulla base dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali, nei limiti delle risorse disponibili. L’assegnazione seguirà l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande, il ministero comunicherà all’impresa il riconoscimento (con relativo importo del bonus spettante) o il diniego dell’agevolazione.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile né delle imposte sui redditi né dell’Irap. È utilizzabile esclusivamente in compensazione (soltanto tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate) e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso.
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